F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MURENO GIOELE SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/VOGHERA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MURENO GIOELE SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/VOGHERA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013) Con atto dell’11.4.2013, la società U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.r.l., impugnava la delibera in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, infliggeva al calciatore Mureno Gioele, la sanzione della squalifica per quattro giornate a seguito di fatti accaduti al termine della gara del 7.4.2013 disputata contro il Voghera. Nello specifico il Mureno al termine della gara colpiva l’allenatore della squadra avversaria con uno schiaffo al volto cagionandone la caduta a terra. La ricorrente affidava la difesa ad una diversa ricostruzione dei fatti, evidenziando come il tesserato Mureno, al fine di difendere il proprio compagno di squadra, a suo dire colpito con uno schiaffo inferto proprio dal sig. Cotroneo Rocco, allenatore del Voghera, “dava una leggera spinta e non uno schiaffo al Cotroneo stesso, il quale effettivamente poi cadeva a terra”. Alla luce di tali osservazioni concludeva per la riduzione, secondo giustizia. Il ricorso deve essere respinto. La C.G.F. – III Sezione giudicante – osserva che il referto arbitrale descrive con analitica precisione l’episodio in discussione. Come noto, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell’Arbitro. Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. 1913 Seregno Calcio s.r.l. diSeregno (Monza e Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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