F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 9. RICORSO CAMAIORE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOSI FEDERICO SEGUITO GARA CAMAIORE CALCIO/FORTIS JUVENTUS 1909 DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
9. RICORSO CAMAIORE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOSI FEDERICO SEGUITO GARA CAMAIORE CALCIO/FORTIS JUVENTUS 1909 DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 131 del 7.4.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Tosi Federico. Tale decisione veniva assunta in quanto ” Espulso per somma di ammonizioni, a seguito del provvedimento disciplinare spintonava un calciatore avversario, originando uno stato di tensione, e rivolgeva, con atteggiamento violento ed intimidatorio, frasi gravemente offensive all’indirizzo del Direttore di gara. Veniva forzosamente allontanato dal terreno di gioco da altri calciatori della medesima società. Tale condotta determinava un ritardo nella ripresa del gioco di almeno due minuti”. Avverso tale provvedimento l’A.S.D. Camaiore Calcio ha interposto rituale e tempestivo reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.4.2013 chiedendo una riduzione della squalifica ad una gara od alla misura ritenuta di giustizia. La difesa incentrava la propria tesi su di una diversa ricostruzione degli eventi rispetto alla refertazione Arbitrale; il calciatore Tosi, infatti, a seguito della doppia ammonizione si sarebbe limitato a rivolgersi all’avversario per rimproverarlo per aver palesemete accentuato l’entità del fallo di gioco e si sarebbe poi rivolto al Direttore di gara per le spiegazioni del caso e per le proprie rimostranze, ma non avrebbe né spintonato l’avversario né avuto atteggiamenti intimidatori o violenti nei confronti dell’Arbitro al quale non avrebbe rivolto frasi gravemente offensive. Il calciatore Tosi, inoltre, non avrebbe nemmeno indugiato più del necessario per abbandonare il terreno di gioco a seguito dell’espulsione. Si sarebbe insomma trattato di una ragionevole protesta ed il ritardo nell’uscita dal campo fisiologico nel contesto dell’attività agonostica non sempre improntata al rigido rispetto del galateo. Tanto premesso la Corte osserva come il reclamo non meriti accoglimento. Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari il rapporto dell’arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente i motivi di ricorso appaiono del tutto privi di fondamento. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Camaiore Calcio A.S.D di Camaiore (Lucca). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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