F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 INFLITTA AL SIG. KOETTING GIOVANNI SEGUITO GARA SANTHIÀ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 INFLITTA AL SIG. KOETTING GIOVANNI SEGUITO GARA SANTHIÀ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013, ha inflitto nei confronti del Sig. Koetting Giovanni, allenatore della società Santhià Calcio, la sanzione della squalifica fino al 30.9.2013 “per avere, al termine della gara, spinto con forza il Direttore di gara all’interno dello spogliatoio arbitrale schiacciandolo tra la porta di ingresso ed il muro. Successivamente rivolgeva frasi irriguardose all’indirizzo dei componenti la Terna arbitrale mentre questi si trovavano all’interno dello spogliatoio”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Santhià Calcio deducendo una ricostruzione dell’episodio verificatosi al termine della gara diversa da quella descritta nel rapporto del Direttore di gara che ha in concreto determinato la squalifica del proprio allenatore, Sig. Koetting, stabilita con il provvedimento impugnato. La reclamante afferma infatti che: a) il Koetting, nell’accompagnare l’arbitro verso lo spogliatoio al termine della gara, resosi conto del clima di tensione che era scaturito, a dire della reclamante, dalla discutibile conduzione dell’incontro da parte dello stesso arbitro, avrebbe sostanzialmente costretto quest’ultimo a rinchiudersi nello spogliatoio al solo fine di preservarne l’incolumità, impedendogli in tal modo di interloquire con “il pubblico ed i calciatori”; b) il Koetting si sarebbe quindi unito al coro delle proteste contro l’operato del Direttore di gara espresse dalle persone presenti nella zona spogliatoi con le modalità descritte nel rapporto del Commissario di campo; c) il Koetting, nel costringere l’arbitro all’interno dello spogliatoio, non avrebbe mai potuto schiacciare il medesimo arbitro tra la porta del medesimo locale ed il muro dal momento che tale dinamica risulterebbe esclusa dal movimento di apertura verso l’esterno della porta dello spogliatoio. Sulla scorta di tali argomentazioni la società reclamante ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro e rapporto del Commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 C.G.S. Del resto, lo stesso atto di reclamo, come pure le affermazioni rese dal Koetting in sede di audizione personale dinanzi a codesta Corte di Giustizia, hanno sostanzialmente confermato sia l’azione del Koetting volta a costringere il direttore di gara all’interno dello spogliatoio arbitrale contro la sua volontà sia l’atteggiamento irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara tenuto al termine della gara (pag. 4 dell’atto di reclamo). Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la squalifica applicata sia rispettosa del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione tenuto conto che i fatti contestati integrano non solo l’ipotesi della condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara ma anche l’ipotesi della condotta violenta nei confronti dei medesimi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Santhià Calcio di Santhià (Vercelli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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