F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAZZERI FEDERICO SEGUITO GARA SANTHIÀ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAZZERI FEDERICO SEGUITO GARA SANTHIÀ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013, ha inflitto nei confronti del Sig. Lazzeri Federico, calciatore della società Santhià Calcio, la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive con la seguente motivazione “espulso per doppia ammonizione, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, tentava di aggredire il Direttore di gara, senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento dei propri compagni di squadra e dei magazzinieri della società. Nella circostanza rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo dell’Ufficiale di gara”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Santhià deducendo una diversa ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla squalifica del calciatore stabilita con il provvedimento impugnato, riconducendo il contegno del Lazzeri in termini di sostanziale tenuità. Sulla scorta di tali argomentazioni la società reclamante ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro e rapporto del Commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 C.G.S.. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla particolare gravità dei fatti commessi dal calciatore Lazzeri. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Santhià Calcio di Santhià (Vercelli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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