• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DALL’U.S. SAMBENEDETTESE 2009 S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. CATELLO CIMMINO; – DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO S.G.S., E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. – NOTA N. 3983/302PF11- 12/GR/MG DELL’8.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DALL’U.S. SAMBENEDETTESE 2009 S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. CATELLO CIMMINO; - DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO S.G.S., E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. - NOTA N. 3983/302PF11- 12/GR/MG DELL’8.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2013)
La Procura Federale, su segnalazione del Comitato Regionale Marche della L.N.D., nonché della Società A.S.D. Pro Calcio Ascoli (che adombrava l’aggiramento della normativa economica in tema di premio di preparazione), svolgeva delle indagini in ordine al trasferimento di alcuni giovani calciatori (Paolo Paoluzzi, Davide Agostini) che già tesserati della Società Pro Calcio Aacoli venivano tesserati dalla Società dilettantistica Monteprandone prima ed alla Società Sambenedettese subito dopo. In particolare, l’indagine si sviluppava anche nell’interrogatorio, tra gli altri, dei responsabili delle squadre interessate ,dei calciatori sopra citati (accompagnati dai rispettivi esercenti la potestà) nonché di altri soggetti comunque a conoscenza dei fatti denunciati. Veniva così appurato un iniziale contatto tra la Sambenedettese e la Pro Calcio Ascoli per il trasferimento dei calciatori sopracitati, poi non andato a buon fine per alcune divergenze economiche. Il rappresentante della Procura nel proprio rapporto evidenziava che – a detta dei calciatori – una volta decaduto il vincolo con la Pro Calcio Ascoli, i medesimi si sarebbero spontaneamente presentati alla Monteprandone per ragioni personali di amicizia con altri giovani tesserati di detta Società. Al riguardo sottolineava però che i due nemmeno ricordavano i nominativi dei presunti amici e che subito dopo l’avvenuto tesseramento con la Società Monteprandone – previo interessamento del Sig. Cimmino dirigente della Sambenedettese – venivano temporaneamente trasferiti alla Sambenedettese stessa. Accertato il contesto così emergente sulle modalità dell’avvenuto trasferimento, la Procura deferiva i responsabili della Soc. Mmonteprandone – Emidio Mistretta e Sergio Loggi- quelli della Soc. Sambenedettese - Catello Cimmino - ed i giocatori Paoluzzi ed Agostini, ai sensi dell’art. 1 comma 1, C.G.S., in relazione all’art 96 N.O.I.F. e 33 REG SGS per aver posto in essere atti diretti ad eludere e comunque limitare il dovuto premio di preparazione spettante alla Soc. Pro Calcio Ascoli e consequenzialmente le Soc. Monteprandone e Sambenedettese, rispettivamente la prima per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva la seconda per sola responsabilità oggettiva La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr Com. Uff. n. 80 del 4.4.2013),dopo aver accolto la richiesta di patteggiamento dei giocatori –sanzionati con 3 giornate di squalifica- riteneva fondato il deferimento così applicando le rispettive sanzioni di cui al dispositivo della decisione stessa . Secondo la Commissione Disciplinare era evidente la triangolazione che aveva portato i calciatori ad approdare alla Sambenedettese previo brevissimo passaggio alla Monteprandone così aggirandosi la normativa che avrebbe comportato la corresponsione del premio di preparazione a favore delle Pro Calcio Ascoli. Ciò era provato appunto sia dalla tempistica del trasferimento, sia dalla inveritiera giustificazione dei giocatori in ordine alle motivazioni del tesseramento presso la Monteprandone dato che era impensabile che gli interessati nemmeno ricordassero i nomi degli amici che li avevano indotti a tesserarsi per la detta Società. Avverso la detta decisione hanno proposto ricorso il Cimmino e la Soc. Sambenedettese, contestando la ricostruzione operata prima dalla Procura Federale poi dalla Commissione Disciplinare, dando una ricostruzione degli accadimenti peculiare. Al riguardo, dopo aver rilevato che le sanzioni inflitte erano addirittura superiori alle richieste della Procura, specificavano che sarebbe mancata ogni prova sugli accadimenti e che la decisione era apodittica e tautologica; anche alla luce della relazione del rappresentante della Procura che aveva espresso seri dubbi sugli elementi costituenti la denuncia. Con i motivi veniva altresì evidenziato che al termine della stagione i giocatori erano rientrati alla società di provenienza e che in ogni caso, stante la modifica dell’art 96, comma 2, N.O.I.F. ad opera del Com. Uff. n. 118/A in data 25.5.2010, comunque non poteva aggirarsi l’obbligo del pagamento del premio di preparazione che era dovuto in ogni caso. In via subordinata veniva comunque richiesta la riduzione della sanzione a carico del Cimmino e della Società applicate addirittura in maniera superiore rispetto alle richieste della Procura stessa. Osserva questa Corte come l’impugnazione sia infondata con riferimento ai principi affermati dal Giudice di primo grado e debba essere riformata limitatamente alla misura delle sanzioni irrogate. Risulta pacifico dagli atti che il Cimmino ebbe a prendere contatti con i rappresentanti della Pro Calcio Ascoli per il trasferimento dei calciatori Agostini e Paoluzzi, così come è altrettanto pacifico che detto trasferimento alla Sambenedettese in realtà avvenne solo dopo che i giocatori furono tesserati con la Soc. MONTEPRANDONE per un brevissimo periodo in quanto erano sfumati i contatti diretti tra Sambenedettese e Pro Calcio Ascoli proprio per una questione economica.. I calciatori poi hanno fornito una ricostruzione delle circostanze che li portarono a tesserarsi con detta ultima società non riscontrata in quanto, così come giustamente sottolineato dal Giudice di primo grado, nemmeno furono in grado di indicare il nominativo degli amici che li avevano convinti in tal senso e che essi avrebbero voluto seguire. La ragione posta a sostanziale fondamento dell’impugnazione –modifica dell’Art. 96 comma 2- non trova riscontro in quanto dagli atti risulta che nulla è stato versato a titolo di premio di preparazione alla Soc. Pro Calcio Ascoli ne nell’impugnazione viene data prova che la invocata modifica regolamentare sia stata nel concreto soddisfatta a mezzo del versamento del premio di preparazione che avrebbe dovuto essere effettuato in primis proprio dalla Monteprandone. Incidentalmente si deve osservare a questo proposito che detto premio è calcolato in relazione alla categoria di appartenenza delle società interessate e nello specifico la Sambenedettese sembra essere società di rango superiore rispetto alla Monteprandone per cui la detrazione comunque non opererebbe. Fermo quanto sopra l’impugnazione appare fondata nella parte in cui si contesta il capo della decisione relativamente alla sanzione irrogata in quanto la Commissione non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di doversi discostare dalle richieste della Procura, richieste, che nel contesto della categoria di appartenenza della società e dei dirigenti, sembravano assolutamente congrue sia in punto di inibizione sia in punto di ammenda. Al riguardo si ritiene quindi in accoglimento dei motivi di impugnazione spiegati sul punto rideterminare le sanzioni secondo le originarie richieste della Procura Federale. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sambenedettese 2009 S.S.D. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ridetermina le sanzioni infliggendo l’inibizione per mesi 6 e ammenda di € 500,00 al signor Catello Cimmino e ammenda di € 1.000,00 alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo. per mesi 6 e ammenda di € 500,00 al signor Catello Cimmino e ammenda di € 1.000,00 alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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5. RICORSO DALL’U.S. SAMBENEDETTESE 2009 S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. CATELLO CIMMINO; – DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO S.G.S., E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. – NOTA N. 3983/302PF11- 12/GR/MG DELL’8.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2013)"