F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DAL S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LEPRE ENZO SEGUITO GARA CTL CAMPANIA/PUTEOLANA INTERNAPOLI DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 22.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DAL S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LEPRE ENZO SEGUITO GARA CTL CAMPANIA/PUTEOLANA INTERNAPOLI DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 22.4.2013) Al 43° del secondo tempo della gara CTL Campania/Puteolana Internapoli, disputata in data 21.4.2013, l’arbitro procedeva all’espulsione del calciatore n. 17, Lepre Enzo, della società Puteolana Internapoli perché protestava veementemente nei suoi confronti e lo spintonava, mettendogli le mani sul petto, facendolo indietreggiare di circa due metri. Nel contempo il giocatore protestava in maniera maleducata ripetendo per due volte una parolaccia. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 137 del 22.4.2013), squalificava per 8 gare il calciatore. In data 24.4.2013 venivano chiesti gli atti della gara, da parte della società Puteolana, che preannunciava altresì il reclamo. Seguivano i motivi di impugnazione in data 29.4.2013 in cui veniva evidenziata la sproporzione della sanzione a fronte di un comportamento assolutamente non connotato da alcuna gravità dimostrata dal fatto che non vi era stata nessuna conseguenza fisica e che andava ricondotta ad un comportamento scorretto e antisportivo. Veniva sottolineato che si era trattato di un gesto istintivo dato dalla concitazione e dalla foga del momento connotato da un particolare momento agonistico, si era a fine gara, e che il calciatore aveva accettato immediatamente la decisione dell’arbitro lasciando subito senza alcuna protesta il terreno di gioco. Nell’impugnazione venivano richiamati precedenti specifici di questa Corte in cui, a fronte di fattispecie assolutamente simili, anzi più gravi, era stata disposta una riduzione della sanzione. Si rimarcava al riguardo che gli episodi analizzati in precedenza erano più pericolosi e deprecabili di quello dedotto. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che vi è stato un contatto fisico tra il calciatore e l’arbitro, contatto che ha altresì comportato un indietreggiamento dell’arbitro di ben due metri. Non può non rilevarsi quindi che trattasi di una fattispecie in cui non si è trattato di uno sviluppo dato dalla concitazione del momento, ma di una azione particolarmente penetrante atta comunque potenzialmente a porre in pericolo il direttore di gara. Né, al riguardo, data l’azione del calciatore che presenta caratteri assolutamente peculiari, rispetto ai precedenti richiamati nell’impugnazione (che prendevano le mosse da accadimenti affatto diversi), può essere considerata la invocata sussistenza di ragioni che giustifichino l’inquadramento della fattispecie come integrante quella tenuità e comunque modesta entità che possa essere valutata come circostanza attenuante. Appare, quindi, che la decisione del Giudice Sportivo sia corretta, in presenza di un comportamento gravemente riprovevole qual è quello di mettere le mani addosso all’arbitro con tale forza da farlo indietreggiare di ben due metri e questo a prescindere dalle frasi volgari rivoltegli. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal S.S.D. Puteolana 1902 di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it