• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 26 Novembre 2013 e su www.figc.it
15. RICORSO DEL CALC. GALASSO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 , 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2013; NONCHÉ AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 26 Novembre 2013 e su www.figc.it
15. RICORSO DEL CALC. GALASSO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 , 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2013; NONCHÉ AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (C.N.D.), tra gli altri, il calciatore Gianluca GALASSO per rispondere degli addebiti di cui al provvedimento di deferimento del 4.6.2013 (7951/65 pf 12 13/SP/seg) di seguito parzialmente trascritto: “Gara BARI / TREVISO dell’11.5.2008 – s.s. 2007 – 2008 - CAVALLI Simone, DONDA Mariano Martin, GALASSO Gianluca, GAZZI Alessandro, LADINO Santiago, MARCHESE Giovanni, MASIELLO Andrea e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’AS BARI Spa, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara BARITREVISO dell’11 maggio 2008, per come rispettivamente appresi, come meglio specificato nel deferimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento … Gara SALERNITANA-BARI del 23.05.2009 – s.s. 2008-2009 - ESPOSITO Marco, STELLINI Cristian, SANTONI Nicola, MASIELLO Andrea, LANZAFAME Davide, GILLET Jean Francois, DE VEZZE Daniele, GUBERTI Stefano, KUTUZOV (Kutuzau) Vitali, PARISI Alessandro, GALASSO Gianluca, BONOMI Simone, CAPUTO Francesco, COLOMBO Corrado, BIANCO Raffaele ed EDUSEI Mark, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’AS BARI Spa, nonché FUSCO Luca e GANCI Massimo, calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la SALERNITANA, nonché ancora D'ANGELO Cosimo, all'epoca dei fatti dirigente della SALERNITANA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SALERNITANA-BARI del 23 maggio 2009, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del deferimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, da intendersi integralmente richiamata e parte integrante del presente provvedimento. In particolare, ESPOSITO, SANTONI, DE VEZZE e STELLINI per aver preso contatti con FUSCO, GANCI e D'ANGELO al fine di trovare un accordo per l'alterazione del risultato della gara con corresponsione di denaro in favore dei calciatori del Bari; GUBERTI e DE VEZZE per aver portato avanti la trattativa con FUSCO fino alla sua effettiva conclusione; D'ANGELO per aver materialmente corrisposto il compenso per l'illecito consegnandolo a soggetto non tesserato, su consenso di ESPOSITO che ha provveduto poi alla divisione e distribuzione del denaro agli altri soggetti che avevano aderito all'illecito; tutti gli altri soggetti incolpati per aver aderito all'accordo illecito. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché, per ESPOSITO Marco, GANCI Massimo, GILLET Jean Francois e LANZAFAME Davide, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara BARI-TREVISO del 11.05.2008, di cui in precedenza e per ESPOSITO, GUBERTI, PARISI, STELLINI e MASIELLO A., anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 463pf10-11 e inoltre per SANTONI relativamente agli illeciti contestati nei procedimenti 1615pf10-11 e 33pf11-12 e inoltre per STELLINI relativamente agli illeciti contestati nel procedimento 1075pf11-12. …. ” Alla riunione del 4.7.2013 davanti alla C.D.N., la Procura Federale ha formulato nei confronti di GALASSO Gianluca la seguente richiesta di sanzione: “ … per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: squalifica di 3 anni e 9 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante + ulteriori 3 mesi di squalifica per omessa denuncia) ... ”. All’esito del dibattimento, la C.D.N., con la delibera di cui al C. U. n. 5/CDN del 16.7.2013, ha inflitto al calciatore GALASSO Gianluca la squalifica per anni 3 (tre) e mesi 7 (sette) per la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara Salernitana / Bari del 23.5.2009, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, e la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Bari / Treviso dell’11.5.2008. Con riferimento a quest’ultima gara, la Commissione così si è espressa relativamente alla posizione del Galasso: “ … il quale, attinto dalle dichiarazioni dei calciatori Masiello (v. audizione del 10.07.2012 e interrogatorio dinanzi all’A.G.), Stellini (v. audizione del 26.02.2013), Esposito (v. interrogatorio del 3.10.2012), Rajcic (v. audizione del 28.02.2013), e Lanzafame (v. audizione del 4.08.2012), tutti, come per gli altri due, gli hanno riconosciuto la consapevolezza dell’illecito, ma non la partecipazione (uno per tutti, Lanzafame, che nel corso della indicata audizione, riferiva testualmente: “preciso che i calciatori Galasso e Marchese erano sicuramente al corrente dell’illecito, ma non ne erano certo i promotori”). Lo stesso Masiello, poi, ricordava dinanzi all’A.G. di Bari, riguardo alla posizione del Galasso, che lo stesso “sapeva, ma poi ha rifiutato". Dunque, con riferimento alla posizione dei calciatori … e Galasso, può dirsi accertata nei loro confronti la conoscenza dell’illecito e, pertanto, la relativa obbligatorietà della denuncia, di talché, non avendovi provveduto, non possono che essere dichiarati colpevoli della violazione di cui all’art. 7, comma 7, CGS.” In relazione alla gara Salernitana / Bari del 23.5.2008, la Commissione ha ritenuto pienamente raggiunta la prova del coinvolgimento del Galasso nell’illecito sportivo contestato. Sul punto la Commissione si è così espressa: “…Pure il calciatore Galasso ha negato la propria partecipazione a qualsiasi attività connessa all'alterazione del risultato della gara, anche a livello meramente conoscitivo. Al contrario, Masiello ne rivela la presenza all'incontro avvenuto nella palestra per informare i calciatori coinvolti dei contatti con gli emissari della Salernitana. Le dichiarazioni sul punto del Masiello sono univoche, reiterate, logiche e concordanti. Esse trovano puntuale riscontro esterno nelle dichiarazioni rese da Stellini e Bonomi. Masiello, inoltre, indica in Galasso uno dei compagni presenti alla telefonata intercorsa tra Guberti e Fusco il giorno prima della gara. Infine, Esposito individua in Galasso uno dei percettori del prezzo dell'alterazione del risultato della gara”. Con atto del 18.7.2013, il sig. GALASSO Gianluca ha proposto dinanzi a questa Corte di Giustizia Federale articolato ricorso ex artt. 37 e 42 C.G.S. avverso la decisione della C.D.N. Nel corso del dibattimento in appello, svoltosi in data 26.7.2013, il difensore del ricorrente ed il Procuratore Federale hanno illustrato le proprie tesi insistendo nelle conclusioni rassegnate.
Motivi della decisione
Nel proprio ricorso, il Galasso sostiene le ragioni di seguito illustrate: Gara BARI / TREVISO dell’11.5.2008
Secondo la ricostruzione del ricorrente, il materiale probatorio acquisito nel corso del dibattimento non consentirebbe in alcun modo di raggiungere un ragionevole grado di certezza circa l’acquisita consapevolezza del calciatore Galasso del perfezionamento da parte dei compagni di squadra e dei calciatori del Treviso dell’illecito sportivo volto ad alterare il risultato della gara in questione e, tanto più, dell’intenzione dei medesimi compagni di squadra di trarre dalla combine un illecito guadagno economico. In sostanza nel proprio ricorso il Galasso, sostiene che in occasione dell’incontro tenutosi tra i giocatori del Bari all’interno degli spogliatoi qualche giorno prima della gara, non si rese affatto conto che si stava prospettando un’ipotesi di combine, dal momento che il Santoruvo, ritenuto promotore con il Rajcic dell’illecito in questione, accennò esclusivamente all’atteggiamento di non meglio precisati giocatori del Treviso volto ad ottenere dai giocatori del Bari una sostanziale arrendevolezza agonistica nella partita, senza riferire di uno specifico disegno volto ad alterare il risultato della gara tanto più per ottenere un illecito guadagno. In quella occasione, pertanto, il Galasso avrebbe percepito solo ed esclusivamente delle “dicerie” delle “voci” nei confronti delle quali avrebbe comunque espressamente ed immediatamente manifestato il proprio fermo dissenso (circostanza questa riferita da numerosi calciatori). Da qui la totale buona fede del calciatore, che non percepì alcun comportamento da parte dei compagni di squadra riconducibile, neanche sotto il profilo della verosimiglianza, all’ipotesi dell’illecito sportivo, e l’infondatezza dei presupposti della sanzione al medesimo comminata per l’omessa denuncia. Il ricorso sul punto non è meritevole di accoglimento, non evidenziando lo stesso, né sussistendo a giudizio di questa Corte, motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione della C.D.N.. Infatti, gli elementi salienti della vicenda anche per come ricostruita dallo stesso Galasso - ovvero la partecipazione del medesimo alla riunione nello spogliatoio e la percezione del discorso rivolto ai compagni di squadra del Santoruvo, il fermo dissenso espresso dal Galasso ad ogni ipotesi di combine - confermano, a giudizio di questa Corte, l’elevatissimo grado di attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale. E ciò per diverse ragioni che, corroborate dalle dichiarazioni rese nelle varie sedi investigative dai diversi soggetti coinvolti nonchè da un complesso indiziario idoneo a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti, convergono tutte in favore dell’accertamento della consapevolezza del Galasso dell’esistenza di un piano volto all’alterazione del risultato della gara in questione. In primo luogo non convince affatto la tesi secondo la quale nel corso del fatidico incontro negli spogliatoi dello stadio di Bari ciò che venne riferito dal Santoruvo, ed oggetto di discussione, fossero solo “voci” e “dicerie”. Infatti, la circostanza è riferita in termini significativamente diversi dal Masiello (“Santoruvo e Rajcic ci proposero di alterare il risultato della partite con il Treviso” – audizione del 10.7.2012; “Santoruvo disse ad ognuno di noi giocatori se ci stavamo ad alterare il risultato e far vincere il Treviso” – interrogatorio PM), dal Rajcic (“sentii Santoruvo che si rivolgeva ai miei compagni riferendo la proposta di lasciare la partita al Treviso senza specificare se intendesse la Società o i giocatori” – audizione 28.2.2013), dal Belmonte (“ricordo nei primi giorni della settimana precedente la gara in questione, il mio compagno Santoruvo nello spogliatoio dello stadio S. Nicola, che utilizzavamo anche per gli allenamenti, disse ai compagni in quel momento presenti che lui sapeva che il Treviso voleva che noi gli lasciassimo vincere la partita” – audizione 5.3.2013), dall’Esposito (“la prima volta che ebbi notizia della proposta illecita fu quando Santoruvo parlò negli spogliatoi con i miei compagni” – audizione 20.3.2013) ed infine dal Gazzi (“Santoruvo riferì di contatti da lui avuti con alcuni giocatori del Treviso circa una eventuale disponibilità a favore di quella squadra” – dichiarazioni spontanee in sede dibattimentale). Risulta pertanto a dir poco disagevole qualificare il tenore delle affermazioni rese dal Santoruvo nella riunione in questione – alla quale non è in discussione che il Galasso prese parte – in termini di “chiacchiere da Bar” o mere “voci” o “dicerie”. Qualificazioni queste che potrebbero essere tutto al più riferite solo ed esclusivamente ad informazioni provenienti da una fonte esterna, non direttamente riconducibile alla squadra nel suo complesso o al suo ambiente di riferimento. Senonchè, nel caso di specie, da una parte, la circostanza riferita (contatti con il Treviso per concludere l’accordo illecito) proveniva dal Santoruvo, fonte interna alla squadra, che, in quanto calciatore del Bari, avrebbe potuto apportare, come tutti suoi compagni, una efficienza causale decisiva, essendo loro i protagonisti dell’incontro e quindi gli artefici di qualsiasi ipotesi di accomodamento del risultato; dall’altra, l’ambiente nel quale furono rese le affermazioni (il Galasso, in sede di audizione del 26.2.2013 ha confermato che furono i propri compagni Esposito e Santoruvo a riferire a tutta la squadra all’interno degli spogliatoi) induce a ritenere che l’ipotesi della combine, anche in quella occasione, sia stata prospettata in concreto e non a livello di mera ipotesi. Del resto, a conforto dell’esattezza di tale conclusione, non ci si può esimere dal rilevare come, sotto il profilo comportamentale, risulti peraltro a dir poco contraddittorio che il Galasso, a fronte delle affermazioni del Santoruvo e dell’Esposito alle quali il Galasso afferma e conferma (ricorso in appello) di non aver dato alcuna importanza, tanto da considerarle una “battuta” (audizione Galasso del 26.2.2013) o “dicerie di fine stagione” tali da convincere il ricorrente a “lasciare cadere la cosa” (cfr. ricorso in appello, pag. 4), abbia tuttavia avvertito la necessità di prendere posizione al riguardo ed esprimere il proprio dissenso (circostanza riferita dal calciatore Masiello - audizione del 10.7.2012 e interrogatorio PM Bari 30.7.2012 – da Esposito – interrogatorio PM Bari del 3.10.2012, e confermata dallo stesso Galasso nelle proprie difese). Pertanto si deve ritenere che il materiale probatorio acquisito conferma che in quella occasione venne prospettata una risoluzione illecita concretamente apprezzabile dal Galasso rispetto al fine indicato (alterazione della gara col Treviso). Del resto, va detto incidentalmente che il quadro processuale ha delineato nella figura del Santoruvo, ovvero il protagonista principale del colloquio tenutosi nello spogliatoio della squadra, uno dei promotori dell’illecito sportivo; risulta quindi altamente verosimile, anche per questo motivo in sé e per sé considerato, che il medesimo abbia anche in quella occasione esternato la prospettiva illecita in maniera concreta ed efficiente (tanto da ricevere l’adesione di numerosi compagni). Tale ulteriore elemento conferma che il contenuto della discussione verificatasi negli spogliatoi della squadra abbia riguardato non già l’estemporaneo commento di voci o dicerie, ma la prospettiva concreta di combine nei riguardi della quale il Galasso, pur ritenendo di non dovervi aderire, omise di fornire tempestiva informazione alla Procura federale come stabilisce l’art. 7, comma 7, C.G.S.. Anche le ulteriori considerazioni svolte dal Galasso nel proprio ricorso volte a comprovare la inconsapevolezza del medesimo di ogni ipotesi di accordo illecito non sono condivisibili. Da un lato, infatti, appare perfettamente incoerente circa la configurabilità della violazione attribuita al Galasso, la riferita e documentata circostanza che il medesimo non è stato mai contemplato tra i beneficiari dell’illecito compenso proveniente dal perfezionamento della combine. Si tratta di una circostanza del tutto irrilevante nel caso in questione tenuto conto della natura della violazione attribuita al Galasso. Irrilevanza che si estenderebbe anche qualora la condotta del Galasso fosse stata ricondotta all’ipotesi più grave dell’illecito sportivo di cui all’art. 7, comma 1, C.G.S. se è vero che tale ipotesi (il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo) costituisce un illecito c.d. a consumazione anticipata per il cui perfezionamento non occorre un evento consequenziale naturalistico quale l’effettiva alterazione del risultato (aggravante) o la percezione di un indebito vantaggio. Quanto alla asserita erroneità della valutazione espressa dalla C.D.N. sulle risultanze istruttorie si osserva come le censure mosse alla decisione impugnata non sono in grado di scalfire un giudizio, quello della C.D.N., che ha apprezzato un quadro nel quale i riscontri ottenuti, seppure non perfettamente sovrapponibili, non possono essere messi in discussione. Il Masiello (v. audizione del 10.07.2012 e interrogatorio dinanzi PM Bari), lo Stellini (v. audizione del 26.02.2013), l’Esposito (v. interrogatorio del 3.10.2012), il Rajcic (v. audizione del 28.02.2013), il Lanzafame (v. audizione del 4.08.2012) e, da ultimo, anche il Gazzi (dichiarazioni spontanee in sede dibattimentale) hanno tutti riconosciuto la consapevolezza dell’illecito da parte dei presenti a quel fatidico colloquio negli spogliatoi. Mentre altri hanno affermato di non ricordare l’incontro (Gillet, interrogatorio PM 3.8.2012, salvo poi dichiarare in sede di audizione alla Procura Federale di avere riferito a Santoruvo quanto appreso dallo Stellini circa il “chiacchiericcio” dal medesimo riscontrato nello spogliatoio sul fatto che “la squadra del Treviso fosse disposta a tutto pur di vincere la partita”); altri hanno affermato di non essere stati presenti (Strambelli, interrogatorio PM 16.8.2012, Cavalli, interrogatorio PM del 17.8.2012, Marchese, audizione del 18.3.2013) o di non avere partecipato al colloquio (Ganci, audizione del 28.2.2013); altri, infine, hanno affermato di non avere parlato della combine prima dell’incontro ma solo successivamente (Spadavecchia, interrogatorio PM 17.8.2012). Si tratta pertanto di affermazioni che, per quanto rileva in questa sede, non sono oggettivamente in grado di smentire le dichiarazioni dei calciatori Masiello, Stellini, Esposito, Rajcic, Lanzafame e Gazzi sopra richiamate nella parte in cui provano la consapevolezza in capo al Galasso dell’illecito. Quanto alla circostanza che lo Stellini avrebbe affermato (audizione 26.2.2013) che il Galasso “non sapeva nulla dell’accordo”, si osserva come questi non espresse affatto tale giudizio, ma si limitò a riferire sinteticamente il contenuto di un colloquio intrattenuto con lo stesso Galasso nel quale fu proprio quest’ultimo ad affermare di non sapere nulla (poi parlai con Galasso che mi riferì che non ne sapeva nulla e che comunque avrebbe giocato regolarmente). Rimane quindi solido il quadro probatorio sotteso dalla C.D.N. nella propria pronuncia dal quale emerge con chiarezza la consapevolezza del Galasso dell’accordo volto all’alterazione del risultato della partita in questione. Quadro che, lo si vuole ricordare, deve comunque essere valutato tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza degli organi di Giustizia sportiva in tema di valutazione della prova di cui anche in seguito si riferirà. Gara SALERNITANA / BARI del 23.5.2009 Con il proprio ricorso, il Galasso impugna la decisione della C.D.N. anche nella parte in cui infligge al medesimo la squalifica per illecito sportivo in relazione alla gara Salernitana / Bari del 23.5.2009. Le censure svolte nell’ambito di un unico motivo possono così essere sintetizzate: a) la gara si sarebbe svolta in un clima del tutto particolare tenuto conto dell’euforia dell’ambiente della squadra del Bari (che aveva raggiunto la matematica certezza della promozione in serie A) e la tensione della Salernitana, ancora in lotta per la salvezza, i cui sostenitori erano gemellati con quelli del Bari; b) in un contesto siffatto sarebbe stato inevitabile il diffondersi di “voci” e “chiacchiericci” sulla possibilità che il Bari lasciasse che la Salernitana vincesse la gara; c) il Galasso sarebbe estraneo all’illecito sportivo poi concretizzatosi, dal momento che il medesimo avrebbe percepito solo le voci suscitate dalla assoluta particolarità della situazione ambientale che coinvolgeva squadre e tifoserie, mentre i riferimenti probatori emersi nei suoi confronti dalle affermazioni del Masiello, Stellini, Bonomi ed Esposito sarebbero tutt’altro che univoci, concordanti e logici e quindi si rivelerebbero del tutto inadeguati a sostenere il quadro accusatorio. Sotto quest’ultimo aspetto, il Galasso deduce l’assoluta inattendibilità intrinseca del testimone Masiello le cui dichiarazioni, in mancanza di evidenti e concordanti riscontri, avrebbero dovuto essere disattese dalla Procura Federale prima e dalla C.D.N. poi. Al riguardo, questa Corte rileva come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le affermazioni del Masiello abbiano trovato riscontro incrociato nelle affermazioni di altri calciatori. Infatti la circostanza riferita dal Masiello circa la presenza del Galasso all'incontro avvenuto nella palestra in occasione del quale venne illustrato ai compagni l’esito del contatto avuto il giorno precedente con gli emissari della Salernitana, trova puntuale riscontro esterno nelle dichiarazioni rese da Stellini e Bonomi che confermarono come tutti i presenti a quella riunione si mostrarono consenzienti alla combine. Masiello, inoltre, indica in Galasso uno dei compagni presenti alla telefonata intercorsa tra Guberti e Fusco il giorno prima della gara, episodio che integra un passaggio operativo fondamentale nell’ambito dell’iter del perfezionamento dell’accordo; mentre – e la circostanza è coerente con le altre appena riferite – il calciatore Esposito individua in Galasso uno dei percettori del prezzo dell'alterazione del risultato della gara. In sostanza, nel caso in esame, il coinvolgimento del Galasso si evidenzia per un livello di antidoverosità senza dubbio molto più grave di quello riscontrato in relazione alla gara Bari / Treviso nella quale è stato accertato che il Galasso, benchè consapevole dell’illecito sportivo, si dichiarò espressamente contrario e non compì alcun atto volto a consentirne anche marginalmente il perfezionamento, pur essendo venuto meno all’obbligo di denunziare il fatto ai competenti organi federali. Rimane così clamorosamente smentita l’affermazione, posta in chiave interrogativa nel ricorso in appello, secondo la quale non risulterebbe intelligibile il diverso trattamento sanzionatorio riservato al Galasso nelle due vicende (Bari / Treviso e Salernitana / Bari) che, sempre a dire del ricorrente, lo videro partecipe e coinvolto secondo identiche modalità di condotta. Nel caso in esame, infatti, sussiste nei confronti del calciatore un quadro probatorio di assoluta rilevanza, composto di elementi anche indiziari gravi, precisi e concordanti tali da conferire un elevatissimo grado di attendibilità alla ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale, che appare quindi estremamente verosimile. Né può essere accolto il tentativo di screditare le affermazioni rese dal Masiello nelle diverse sedi investigative circa la presenza del Galasso alla telefonata effettuata dal Guberti al Fusco il giorno prima della gara, mentre la squadra del Bari si trovava in ritiro a Salerno. Si chiede infatti il ricorrente come mai le affermazioni del Masiello sul punto siano state ritenute credibili nei confronti del Galasso, che infatti è stato deferito e quindi sanzionato, mentre non lo sono state nei confronti del calciatore Ranocchia, indicato dallo stesso Masiello come anch’esso presente alla telefonata in questione e, tuttavia, non coinvolto nel deferimento della Procura Federale. Del pari sarebbero inattendibili, a giudizio del ricorrente, le dichiarazioni rese dall’Esposito circa la suddivisione del compenso ricevuto per l’illecito e la percezione della sua quota da parte del Galasso. Tuttavia, nel caso di specie il quadro probatorio è, come detto, sufficientemente definito in ordine alle dichiarazioni di incolpazione. Le affermazioni rese infatti dai calciatori sopra richiamati sono sostanzialmente univoche e convergenti in relazione alla posizione del Galasso, non risultando in contrasto le une con le altre. Al riguardo appare opportuno ricordare anche come “la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere logica piuttosto che fattuale (C.G.F., in Com. Uff. del 18.8.2011 n. 30/CGF)”. Si tratta di un consolidato orientamento che è stato recentemente ribadito anche dalle SS.UU. di questa Corte di Giustizia Federale secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito –
certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art.4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito" (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)”. In conclusione il ricorso, anche su tale punto, deve essere respinto, con conferma integrale della decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Galasso Gianluca e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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15. RICORSO DEL CALC. GALASSO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 , 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2013; NONCHÉ AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)"