CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 30 del 11/11/2013 – Roberto Materdomini/Federazione Italiana Pallacanestro
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 30 del 11/11/2013 – Roberto Materdomini/Federazione Italiana Pallacanestro
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva
composta da
Dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
Dott. Alberto De Roberto,
Prof. Massimo Luciani,
Prof. Roberto Pardolesi, relatore,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio, iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2013, presentato in data 17 settembre dal sig. Roberto Materdomini contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), per l’annullamento della delibera n. 68 del Comitato Italiano Arbitri, di cui al C.U. n. 1815 del 25 giugno 2012, e della decisione n. 8 resa dalla Corte Federale FIP il 19 settembre 2012, e il conseguente inserimento con decorrenza immediata del ricorrente nella lista degli arbitri della Lega Due per la stagione 2012/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione della resistente F.I.P.;
uditi, all’udienza pubblica del 3 ottobre 2013, l’Avv. Roberto Afeltra per il ricorrente e gli Avv. ti Paola Vaccaro e Guido Valori per la Federazione resistente;
visti tutti gli atti e i documenti di causa;
udito il relatore Prof. Roberto Pardolesi.
Ritenuto in fatto
1.- Roberto Materdomini propone a questa Alta Corte, “in riassunzione”, il ricorso originariamente intentato innanzi al TNAS avverso la Delibera n. 66 del Comitato Italiano Arbitri
della F.I.P. (d’ora in avanti, CIA), inserita nel C.U. n. 1815 del 25 giugno 2012, in forza della quale non era stato incluso nella lista arbitrale della Lega Due per la stagione 2012/2013 in quanto primo dei non promossi.
2.- Il TNAS era stato adito dopo l’espletamento dei ricorsi endofederali, esitati con pronunce, entrambe negative per l’odierno ricorrente, della Commissione Giudicante Nazionale F.I.P., comunicata in data 14 settembre 2012, e della Corte Federale F.I.P., comunicata in data 8 novembre 2012. Quali motivi di censura innanzi al Tribunale erano stati dedotti la mancata tempestiva pubblicazione on line dei rapporti degli osservatori e il condizionamento da parte dell’allora Presidente del CIA della valutazione di un osservatore (nella gara 18 marzo 2012, Pistoia-Reggio Emilia), risultando abbandonato un ulteriore profilo, avanzato in sede endofederale, relativo alla promozione alla fascia di serie A dell’arbitro Martolini.
3.- Il TNAS decideva la controversia con lodo comunicato in data 7 giugno 2013 . Vi si statuiva, alla luce della decisione n. 1/2013 di questa Alta Corte, l’opportunità di rimettere alla stessa Corte la controversia, “al fine di ogni valutazione in merito, innanzi tutto relativa alla natura del diritto fatto valere e all’ammissibilità della domanda con la quale viene esercitato”.
4.- La decisione del TNAS non aveva precedenti specifici, anche in ordine alla applicazione di termini e di formalità per la riassunzione avanti all’Alta Corte a seguito di dichiarazione di incompetenza arbitrale.
L’odierno ricorrente provvedeva, in data 8 agosto 2013, a formulare un semplice atto di impulso processuale per la prosecuzione del giudizio avanti all’Alta Corte.
Con comunicazione del 30 agosto 2013 la segreteria dell’Alta Corte segnalava la necessità di introdurre il procedimento secondo le norme in punto di ricorso principale alla Corte stessa.
5.- Di qui, appunto, il vero e proprio ricorso in riassunzione, in esame, depositato il 13 settembre 2013, riproducente, nelle premesse di fatto, pedissequamente, la istanza di arbitrato e richiamandosi al lodo arbitrale comunicato in data 7 giugno 2013.
Il Materdomini si duole del mancato inserimento on line dei giudizi degli osservatori entro 48 ore, come previsto da regolamento; e lamenta la modifica di un giudizio, comunicato a voce all’interessato e poi (asseritamente) declassato nella versione ufficiale, a seguito di intervento del Presidente CIA, che avrebbe inteso sanzionare la protesta dell’arbitro, operata indossando una divisa diversa da quella istituzionale. Sottolinea che da quel declassamento sarebbe derivata una collocazione in graduatoria (subito dopo l’ultimo utilmente classificato) preclusiva della permanenza nei ranghi della Lega Due, donde la possibilità di impugnazione ai sensi dell’art. 86 Reg. CIA. Ricorda ancora come, posteriormente al deposito dell’istanza di arbitrato, fosse stato reso noto il dispositivo della decisione n. 1/2013 di questa Alta Corte, in base al quale aveva richiesto al T.N.A.S. la immediata rimessione per competenza all’Alta Corte. Sottolinea come il principio dell’illegittima conversione numerica, a suo dire, sancito in quella circostanza dalla
anzidetta decisione, dovrebbe essere applicato anche all’odierna fattispecie. Chiede che, pertanto, sia assunta, nei suoi riguardi, eguale decisione, con conseguente annullamento della graduatoria e sua rinnovazione, “non essendo compatibile una graduatoria invalida e per altri valida, solo a seguito di una mancata specifica impugnazione del criterio e non della valutazione”. Sostiene che la contestazione della graduatoria e del modo di attribuzione di un giudizio da parte di un osservatore, con una modifica in pejus, apportata a seguito di un illegittimo intervento del Presidente del CIA, “ricomprenda anche la contestazione del criterio di conversione”. Ove non fosse accolta l’anzidetta impostazione, dovrebbe essere disposta una nuova rimessione degli atti al TNAS, per la valutazione dell’attribuzione al ricorrente di un giudizio (migliorabile anziché buono), in base all’art. 86 del Regolamento derivante dalla conversione in modo illegittimo, con conseguente vera retrocessione e non passaggio di fascia.
6.- La F.I.P. si è costituita in giudizio con memoria depositata il 20 settembre 2013.
6.1.- La Federazione eccepisce, in primo luogo, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire. Il ricorrente sarebbe stato, infatti, abilitato per la stagione 2013/14 ad arbitrare le gare dei campionati del Primo Campionato Dilettantistico Gold e Silver e A1 femminile (essendo stato soppresso il campionato di Lega Due), con graduatoria pubblicata il 26 luglio 2013, nei confronti della quale non è stato sollevato alcun reclamo; mentre l’originaria istanza di inserimento nella lista arbitrale di serie A si riferiva alla stagione 2012/13, ormai compiuta e conclusa.
6.2.- Il lodo reso dal TNAS in data 7 luglio 2013 era provvedimento definitivo, che chiudeva il giudizio, senza lasciare margine per un’irrituale riassunzione innanzi all’Alta Corte. L’odierno ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, vertendo su questione già oggetto di decisione definitiva, e comunque tardivo. La tardività sussisterebbe persino ove fosse ammessa la possibilità di traslazione dal TNAS all’Alta Corte: la relativa istanza è stata depositata ben oltre il termine del 30° giorno dalla pubblicazione del lodo.
6.3.- La F.I.P. ritiene, peraltro, che il ricorso sia infondato nel merito.
6.3.1. Nessuna contestazione era stata avanzata dall’odierno ricorrente in merito ai criteri di valutazione, meno che mai al momento della proposizione degli originari ricorsi ai giudici sportivi endofederali. La decisione 1/2013, che si vorrebbe estesa all’odierna fattispecie, riguarderebbe una situazione completamente diversa e non sarebbe, quindi, in alcun modo pertinente.
6.3.2.- La censura inerente la tardività della pubblicazione on line non coglierebbe nel segno, perché detto termine (fissato per agevolare la conoscenza delle valutazioni da parte degli arbitri, cui le stesse verrebbero comunque in parte anticipate per vie brevi) non è perentorio e non comporta nullità veruna.
6.3.3.- Posto che le valutazioni rese dagli osservatori sono insindacabili a norma dell’art. 86 Reg. CIA, quel giudizio in contestazione, con cui il Materdomini è stato considerato “migliorabile”,
appare, comunque, coerente, logico e ragionevole. Non risulterebbe dal rapporto che vi siano stati interventi esterni.
7.- Il ricorso è stato ritualmente discusso nell’udienza del 3 ottobre 2013.
Ritenuto in diritto
1.- Va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dalla Federazione in ordine al difetto d’interesse al ricorso da parte dell’odierno ricorrente.
L’eccezione non può essere accolta. E’ vero, infatti, che l’originaria richiesta d’inserzione nella lista arbitrale di serie A per la stagione 2012/2013 non potrebbe comunque avere, di fatto, concreta attuazione, essendo terminata la stagione sportiva per cui si discute. Tuttavia permane, in ogni caso, l’interesse dell’attore a veder riconosciuto, sul piano reputazionale o del riconoscimento del titolo, anche per eventuali profili patrimoniali, il suo diritto all’inclusione in quella lista di merito, con tutte le conseguenze, che ne sarebbero potute derivare, a prescindere dalla loro concreta praticabilità di arbitrare, al livello preteso, in una stagione ormai conclusa.
2.- Va ulteriormente esaminata l’eccezione sollevata dalla FIP in ordine alla tardività.
Al riguardo, occorre riconoscere che il lodo del TNAS presenta passaggi argomentativi non chiarissimi. Dal suo tenore complessivo è, peraltro, plausibile dedurre che, sia pure con qualche incertezza, il collegio arbitrale abbia inteso rimettere la controversia nella sua integrità allo scrutinio di questa Alta Corte. Da un lato, infatti, si riscontra una determinazione di difetto di competenza arbitrale, con devoluzione a questa Alta Corte, dall’altro manca qualsivoglia determinazione in ordine ai profili della materia contenziosa, eccezion fatta per quelli soltanto strumentali, relativi alla tempestività (probabilmente in una assai dubbia considerazione che fosse preliminare alla competenza), ovvero attinenti alla compensazione delle spese e al pagamento degli onorari agli arbitri.
Si è realizzata, a seguito della declinatoria della competenza arbitrale e della rimessione all’Alta Corte, una translatio iudicii, priva di precedenti – come sopra accennato - in quanto disposta per la prima volta dal TNAS e per la quale mancano puntuali riferimenti normativi in ordine ai termini e formalità della riassunzione. Si deve ritenere, pertanto, che detti termini e le formalità possono essere individuati sulla base di quelli vigenti per adire il giudice ad quem, trattandosi di rimessione per semplice difetto di competenza da un organo giudicante ad un altro (di ultimo grado) nel medesimo ordinamento sportivo. Nel caso in esame, dunque, il termine deve ritenersi corrispondente ai 30 giorni (nel caso in esame dalla piena conoscenza del lodo del TNAS), e secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, Codice A.C.G.S.
Nella specie, come rilevato da parte resistente, detto termine non è stato rispettato, posto che il lodo è stato pubblicato il 7 giugno 2013 e comunicato in pari data, laddove il ricorso alla Corte, di là
da contatti prodromici con la Segreteria e da una prima bozza d’istanza di calendarizzazione, è stato presentato il 13 settembre 2013, a termine largamente scaduto.
Questa Corte ritiene, tuttavia, che l’assoluta novità della circostanza e la relativa soggettiva e giustificata incertezza, circa le modalità con cui procedere alla traslazione del giudizio, comportino l’esigenza di verificare l’applicabilità dell’istituto dell’errore scusabile, come tale inidoneo a precludere la tardività del ricorso. Infatti, come già statuito in precedenza (decisione Alta Corte n. 25 del 2012), anche nei procedimenti di Giustizia sportiva può essere applicato l’istituto dell’errore scusabile, originato nella giurisdizione amministrativa, e man mano utilizzato in via generale, come elemento di ragionevole temperamento volto a garantire una effettività di tutela ed un giusto procedimento, quando il giudicante rilevi, anche d’ufficio, una situazione di mancanza di responsabilità nella erronea applicazione di disposizione processuale ad opera della parte, che subisce gli effetti preclusivi del ritardo o dell’erronea applicazione, addebitabili ad altri (alla controparte, compresa l’amministrazione, o al giudice, per oscillazioni o cambiamento di giurisprudenza, o all’autore della stessa normativa, per obiettiva incertezza e scarsa chiarezza).
Nel caso di specie può pertanto essere concesso, d’ufficio, il beneficio dell’errore scusabile esclusivamente in ordine al termine per gli adempimenti della riassunzione.
3.- Nel merito, risulta inconferente, ai fini delle censure validamente introdotte nel presente grado, il richiamo del ricorrente al decisum con la decisione n. 1/2013 di questa Alta Corte.
La questione sui criteri di valutazione e la loro conversione numerica, nei termini cui si riferisce la predetta decisione, non è stata sollevata nei due gradi di giustizia avanti ai giudici federali e nell’atto introduttivo dell’arbitrato. Erano state proposte - oltre a una censura sulla mancanza di tempestiva pubblicazione di rapporti degli osservatori – a) un’altra doglianza su una sola voce di una valutazione dell’osservatore Borroni nella gara n. 586 del 18 marzo 2012 (Pistoia Basket 2000 – Pallavolo Reggiana) e b) un’ulteriore contestazione relativa alla promozione alla fascia di serie A dell’arbitro Martolini, poi abbandonata avanti al T.N.A.S. e quindi non riproposta in questa sede.
Per effetto di detti giudizi, si noti di impugnazione e di ulteriore grado arbitrale, risultano circoscritti, a seguito delle preclusioni man mano verificatesi, sia il perimetro, sia le censure del contenzioso suscettibile, di conseguenza, di essere portato in riassunzione all’esame dell’Alta Corte.
Ne consegue la preclusione in questa sede dei predetti profili. Tanto più che, come già specificato nella decisione n. 13/2013, la invocata pronuncia dell’Alta Corte n. 1 del 2013 ha ad oggetto una procedura separata e distinta, anche per anno sportivo, e non idonea ad incidere direttamente o a produrre effetti a cascata su altre procedure distinte e riferite ad anni diversi (anno 2011-2012, anziché 2010-2011 oggetto della invocata decisione n. 1/2013), pur se rette, in ipotesi, da autonome regole di analogo contenuto, peraltro non impugnate.
4. – Appaiono del pari inaccoglibili i rilievi in ordine all’irregolarità della valutazione operata da un osservatore, poi asseritamente riformata in pejus, su indicazione di un responsabile CIA in vista della protesta, cui il Materdomini aveva aderito, indossando divisa diversa da quella istituzionale nell’esercizio di funzioni di arbitro e quindi quale tutore delle regole di gioco e di comportamento sul campo di gioco (cfr. le Norme di comportamento contenute nei Criteri e il riferimento al carattere aggiuntivo rispetto al Regolamento CIA e al rispetto delle direttive tecniche ed organizzative da parte degli Arbitri). In linea di principio, questa valutazione esprime una discrezionalità tecnica nell’ambito di un procedimento complesso, avente un effetto ed una rilevanza autonomi e una sindacabilità esclusivamente a conclusione dell’iter procedimentale, e nel solo caso di una errata compilazione della graduatoria, che abbia determinati specifici effetti negativi (su promozioni, passaggi, esclusioni, ecc.) per l’arbitro valutato ed incluso in graduatoria a fine anno sportivo. Infatti, la rilevanza (come limite per riconoscere un interesse a ricorrere) viene espressamente prevista in determinati casi, che producano un concreto effetto negativo e così in caso di esclusione dalle liste di fine anno sportivo, di revoca, di retrocessione o di mancata promozione (questo è il caso di specie). Si deve logicamente escludere una interpretazione restrittiva del concetto di promozione (da intendersi comprendente anche qualsiasi progresso di livello o negazione dello stesso), argomentando dal combinato disposto degli articoli 85 e 86 Regolamento CIA.
Ovviamente, proprio in relazione alla natura delle valutazioni, come sopra indicate, il sindacato è ammesso, in questa sede, sul piano logico-giuridico (manifesta contraddittorietà o illogicità o arbitrarie discriminazioni di trattamento) e nei casi sopraindicati, e nei riguardi del giudizio sintetico nelle singole voci e del commento relativo (raggruppato in gruppi), contenuti nella scheda di valutazione per ciascun arbitro, compilata dall’osservatore.
Da tenere presente che il commento del singolo gruppo di valutazione non è rigido, ma comprende una serie variabile di elementi ed aggettivazioni non prefigurate nella dizione (fermo si intende l’ambito della singola voce), da considerarsi nel loro complesso e non nella singola espressione verbale: ciò al fine di poter valutare la manifesta illogicità rispetto al giudizio, espresso con crocetta entro una serie tassativa di previsioni di giudizi sintetici (migliorabile, adeguato, buono, ottimo), ciascun giudizio autonomo nelle singole voci di valutazione.
La valutazione-rapporto dell’osservatore, nella gara Pistoia Basket – Pallavolo Reggiana del 18 marzo 2012, viene contestata relativamente alla voce 1), sub 1, e al giudizio sintetico di “migliorabile”, che risulta pienamente coerente con il commento al gruppo di voci. Infatti nel commento si pone in rilievo il comportamento dell’arbitro, rilevante ai fini dell’aspetto, di avere indossato una maglia non appartenente alla divisa in dotazione per l’anno sportivo in corso.
Anche a ritenere in mera ipotesi, non avvalorata da alcun elemento, ma semplicemente enunciata, che vi sia stata una segnalazione da parte del Presidente del CIA -da inquadrare
nell’ambito dei poteri del CIA e configurabile come generale per ragioni di uniformità rispetto ad altri comportamenti concomitanti, non percepibili immediatamente dal singolo osservatore (protesta con maglietta differente da quella prevista)-, tale circostanza è irrilevante ai fini di una censura contro la specifica valutazione. Infatti, si deve negare una conseguenza viziante sulla determinazione effettuata dall’osservatore, pienamente in linea con il commento e la realtà del comportamento dell’arbitro (non contestata e non contestabile nella sua obiettività del fatto). Questo comportamento dell’arbitro era tale da dover necessariamente essere considerato nel giudizio e non era giustificato, nel caso in esame, da alcuna causa di forza maggiore (ad es., non disponibilità per smarrimento o danneggiamento o simili); rientrava, quindi, certamente nell’ambito del doveroso esame (nel punto 1 della scheda) dell’ “Aspetto/Forma fisica, aspetto e stato di forma”, e in particolare nel sub 1, “Presenza/ apparenza/ signorilità”; ciò indipendentemente da ogni eventuale diversa responsabilità disciplinare.
Sotto l’anzidetto profilo si conferma anche l’esclusione di una manifesta illogicità o travisamento, proprio tenendo conto del commento alla voce in contestazione, e della obiettività del fatto non contestato.
Nel presente caso, anche ad ammettere – si noti in mera ipotesi, come sopra accennato - un intervento del Presidente del CIA, deve escludersi la sussistenza del vizio anche in ordine ad una pretesa determinazione innovativa, dopo il colloquio, da parte dell’osservatore. Infatti, a fine gara negli spogliatoi degli arbitri si svolge una semplice analisi della loro prestazione (da sottolineare al plurale, essendo tre gli arbitri), con un colloquio sui lati negativi e positivi delle prestazioni, rispetto ai molteplici punti del successivo rapporto. Questo rapporto-valutazione, invece, deve essere compilato soltanto dopo e on line, per ogni singolo arbitro, con un termine non perentorio per la compilazione rispetto alla gara, ed ancora deve essere sottoposto a “validazione” dalla banca dati centrale del CIA, divenendo solo allora suscettibile di visualizzazione (di qui la data del rapporto informatico).
In conclusione, ai fini della non accoglibilità del predetto profilo di impugnazione vale la considerazione che il giudizio, come risultato nel rapporto, non era né manifestamente illogico o privo di coerenza con il commento (dato non contestabile né contestato) in relazione alla previsione dei criteri di valutazione e di impiego. Il rapporto on line (compilato su scheda per il singolo arbitro, da validare nel sito centrale del Comitato Italiano Arbitri della F.I.P.) è l’unico atto di valutazione determinativo dei giudizi sintetici e commenti, risultando il colloquio solo propedeutico attraverso una analisi delle prestazioni arbitrali.
5.- La doglianza circa gli effetti di una tardiva comunicazione on line delle valutazioni degli osservatori è già stata valutata in senso negativo nella pronuncia n. 13/2013 di questa Alta Corte, nella quale è stato esaminata e disattesa la censura relativa alla inosservanza di identici Criteri di impiego e valutazione degli Arbitri della F.I.P.
I criteri, invocati ed acquisiti agli atti, prevedono, come sopra precisato, la procedura per la compilazione on line del rapporto degli osservatori per ogni singolo arbitro, che, solo dopo la “validazione” nella banca dati centrale del CIA, sono suscettibili di visualizzazione on line da parte del singolo arbitro. Deve escludersi che l’inosservanza del termine (entro 48 ore dalla fine della gara) previsto per la compilazione del rapporto (e non per la visualizzazione da parte dell’arbitro genericamente indicata dopo il compimento degli adempimenti di inserzione on line e la successiva “validazione” nella banca dati CIA) possa determinare un vizio incidente sulla validità del rapporto e della sua successiva utilizzazione per la formazione della graduatoria di fine stagione. Si può, infatti configurare, in detta ipotesi, peraltro limitata nel tempo, che, fino alla conoscenza on line da parte dell’arbitro, non decorrano termini per un eventuale reclamo, peraltro proponibile (come è avvenuto nella fattispecie in piena cognizione del rapporti) solo dopo la fine della stagione e formazione della graduatoria annuale degli arbitri e soltanto in casi tassativi (esclusione dalle liste di fine anno, revoca o mancata promozione, ecc.) e quando sia, a tali fini, rilevante per sindacare errori di compilazione della stessa graduatoria (combinato disposto art. 86, comma 1 e 2, dei Criteri, esibiti agli atti).
Inoltre, occorre rilevare che detto termine di 48 ore è espresso in una disposizione che non lo qualifica come perentorio, né lo riconnette a particolari conseguenze in caso di inosservanza, tenuto conto anche della ammissibilità di impugnazione differita da parte dell’arbitro e solo quando sia rilevante per il contestuale ricorso contro la graduatoria annuale in casi tassativamente prescritti.
Di conseguenza anche l’anzidetto motivo deve essere rigettato.
6.- Giova, infine, porre in evidenza, anche ai fini della esclusione di una configurabilità di un anomalo rinvio al TNAS (richiesto dal ricorrente in via subordinata), che un tale rinvio è possibile solo nella ipotesi di dichiarazione di incompetenza da parte dell’Alta Corte, che ha peraltro un sindacato pieno.
D’altro canto, lo stesso ricorrente non ha impugnato i criteri e le modalità di valutazione, predeterminate con atto contenente le prescrizioni a contenuto generale, né ha chiamato in giudizio tutti i contraddittori necessari per un annullamento dei Criteri stessi e una rinnovazione della graduatoria. Infatti, è stato parte in giudizio, nell’ambito della giustizia endofederale, solo l’arbitro che precedeva immediatamente il ricorrente in graduatoria e che era oggetto della pretesa limitata al posto conseguito fondata sulla semplice correzione in aumento di un giudizio su singola voce, attribuito al medesimo ricorrente.
7.- Sulla base delle predette considerazioni, ciascuna autonoma, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile, in parte infondato, restando confermato il rigetto, contenuto nella decisione di secondo grado della Giustizia federale, con integrazione e modifica in parte della relativa motivazione.
Sussistono giusti motivi, in relazione al complessivo esito del gravame e alla parziale novità di alcune questioni, per compensare per due terzi le spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.400 (duemilaquattrocento) e così poste a carico del ricorrente nella misura di un terzo, oltre accessori (Iva, Contributi Cassa Avvocati, e rimborsi diritti amministrativi corrisposti dalla parte resistente).
P.Q.M.
Dichiara in parte inammissibile il ricorso e in parte lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in motivazione, con compensazione di 2/3.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2013 e (in via telematica) dell’11 novembre 2013.
Il Presidente Il Relatore
F.to Riccardo Chieppa F.to Roberto Pardolesi
Depositato in Roma in data 11 novembre 2013.
Il Segretario
F.to Alvio La Face