CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 novembre 2013 promosso da: A.C. Monza Brianza 1912 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 5 novembre 2013 promosso da: A.C. Monza Brianza 1912 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE DOTT. BARTOLOMEO MANNA - PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA - ARBITRO AVV. GUIDO CECINELLI - ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento n. 713/2013 promosso con istanza prot. n. 0960 del 13 maggio 2013 da: A.C. MONZA BRIANZA 1912 con sede legale in Monza, via Ragazzi del Novantanove n. 14, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Izar del Foro di Milano con studio in via E. Besana n. 4. Con successiva procura datata 31 luglio 2013 la medesima parte istante ha nominato difensori altresì gli avvocati Giovanni Del Re e Massimo Ciardullo del Foro di Roma con studio sito ivi in via Virginio Orsini n.21 parte istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma in via G. Allegri n. 14, in persona del Presidente e l.r.p.t., Dott. Giancarlo Abete rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Roma, via Panama n. 58 parte intimata F.B.C. Unione Venezia Srl con sede in Mestre, via Gozzi n. 55 in persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Generale con delega, Dott. Andrea Gazzoli, difesa e rappresentata dall’Avv. Mattia Grassani del foro di Bologna, via De’ Marchi n.4/2, presso cui è elettivamente domiciliata. La costituzione è stata formalizzata con atto 13 agosto 2013, quale litisconsorte necessaria, dopo la integrazione del contraddittorio cui ha provveduto la parte istante in data 25 luglio 2013. altra parte intimata Aurora Pro Patria 1919 Srl, Bassano Virtus Soccer Team Srl, A.C. Renate Srl, Savona F.B.C.Srl altre parti intimate non costituitesi FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con l’istanza sopra citata la ricorrente ha inteso impugnare la decisione della Corte di Giustizia Federale (Sezioni Unite) presso la FIGC, con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva; la decisione impugnata risultava pubblicata in data 9 maggio 2013, nel solo dispositivo, (C.U. n. 265/CGF sub doc.1). Con il citato atto introduttivo 0960/2013, la ricorrente proponeva anche istanza cautelare rivolta al Presidente del TNAS, chiedendo la immediata sospensione della formazione della classifica del campionato di Lega Pro, seconda Divisione, girone A, evidenziando la sussistenza di un presunto grave ed irreparabile danno. Il Presidente del TNAS si pronunciava in data 15 maggio 2013 (prot. 0973) “rinviando ogni determinazione sull’istanza ex art. 23 del Codice, al deposito della motivazione della decisione impugnata.” In data 27 maggio 2013 veniva depositata la motivazione della decisione di cui sopra e pubblicata con CU n. 281/CGF; di ciò preso atto l’A.C. Monza Brianza depositava in data 31 maggio 2013 i “Motivi aggiunti” di cui aveva fatto esplicita riserva nell’istanza precedente basata sul solo dispositivo . Si procedeva intanto alla nomina del Collegio arbitrale e la ricorrente, in data 21 giugno 2013 - proponendo un nuovo nominativo di arbitro in sostituzione di altro dimessosiavanzava istanza per l’abbreviazione dei termini ex art. 25 comma 4 Reg. TNAS. Dopo una seconda sostituzione di arbitro veniva costituito un primo Collegio arbitrale che ha avuto il compito di pronunciarsi sia sulle richieste di parte istante, menzionate sopra, sia sulle controdeduzioni presentate dalla intimata FIGC, che insieme all’atto costitutivo datato 27 maggio 2013, aveva proposto domanda incidentale intesa ad ottenere la integrazione del contraddittorio, alle contro interessate Società calcistiche, rilevante non soltanto ai fini della rituale costituzione del rapporto processuale ma anche per i riflessi sulle modalità costitutive del Collegio che, ove si verta con pluralità di parti, deve essere insediato ex officio. Tale istanza incidentale era stata proposta dalla difesa della FIGC in via primaria al Presidente del TNAS il quale, con decisione 28 maggio 2013 n.1033, ha respinto l’istanza della FIGC in quanto “spetta al Collegio arbitrale procedere alla integrazione del contraddittorio”. In data 17 luglio 2013 Collegio anzi menzionato, formato da arbitri nominati dalle parti, in prima udienza -pronunciandosi sull’istanza incidentale proposta dalla difesa della FIGC- ha ritenuto che la decisione “non possa pronunciarsi se non in confronto di più parti”, dichiarando quindi la propria incompetenza a pronunciarsi sul merito e rimettendo al Presidente del TNAS gli atti per i provvedimenti consequenziali. La parte istante ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Società sportive partecipanti ai Play-off della Lega Pro Seconda divisione Girone A, dando di ciò contezza con atto di integrazione del contraddittorio datato 25 luglio 2013. Il Presidente del TNAS procedeva quindi alla nomina d’ufficio del Collegio arbitrale e la procedura trovava conclusione in data 1° agosto 2013 con la individuazione del presidente, dopo peraltro una ulteriore mancata accettazione di nomina. Per completezza espositiva dei fatti e quindi per meglio inquadrare la istanza proposta dalla parte ricorrente e le argomentazione relative, sembra opportuno ripercorrere le pregresse fasi giudiziarie presso gli organi della giustizia sportiva della FIGC: -in primo grado la Commissione disciplinare nazionale (CDN) affermava la responsabilità dei giocatori tesserati all’epoca dei fatti con la A.C. Monza Brianza 1912 SpA, Luca Fiuzzi, Andrea Alberti e Vincenzo Iacopino deferiti con atto 8 maggio 2012 della Procura federale per aver alterato (o tentato di alterare) il risultato della gara di Coppa Italia Cremonese Monza del 27 ottobre 2010 ed il Fiuzzi anche in relazione alla gara Pisa Monza dell’8 dicembre 2010, deferendo anche la Società presso cui i giocatori erano tesserati, a titolo di responsabilità oggettiva. Al Monza veniva irrogata la penalizzazione di 5 punti in classifica, da scontarsi nella stagione 2012/2013 (CU 101/2012 CDN). -La Corte di Giustizia Federale (CGF) confermava la pronuncia della CDN, riducendo la penalizzazione del Monza a 4 punti (CU n.26/2012/CGF) -I tre tesserati anzidetti interponevano istanza di arbitrato al TNAS, mentre il Monza desisteva da tale azione, facendo passare in giudicato la decisione relativamente alla parte concernente la sanzione a lei comminata. -Il primo lodo arbitrale, concernente il calciatore Andrea Alberti, è stato deliberato dal Collegio TNAS in data 10 dicembre 2012 con successivo depositato delle motivazioni (18 febbraio 2013); il Collegio competente ha accolto la richiesta della istante annullando la sanzione della squalifica di tre anni e sei mesi “giacché non può dirsi raggiunto, a giudizio del Collegio, quel grado di ragionevole convinzione identificabile come standard probatorio minimo”, ha però respinto la richiesta risarcitoria connessa. -Il giudizio proposto dal Sig.Vincenzo Iacopino ha trovato conclusione in data 29 gennaio 2013 con una riduzione della sanzione inflitta così motivata dal Collegio arbitrale: “dagli atti del processo si evince che la condotta tenuta dallo Iacopino, pur restando acclarata la sua oggettiva gravità, sia da qualificare non come illecito sportivo, bensì come violazione del più generale obbligo di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità”, con conseguente riduzione della sanzione della squalifica dai tre anni e sei mesi inflitti con la decisione impugnata, ad un anno. -La terza decisione del TNAS, nei confronti del calciatore Luca Fiuzzi, risulta assunta nella camera di consiglio del 21 marzo 2013 con deposito del dispositivo in data 4 aprile 2013 e motivazioni rese note il 14 maggio successivo. Il Collegio competente anche in questo caso ha ritenuto di operare sulla sanzione riducendola a mesi dodici in luogo del più lungo periodo comminato dalla decisione impugnata e parzialmente riformata, nel convincimento che seppure non poteva dirsi raggiunta la piena prova di partecipazione del calciatore ai fatti illeciti a lui contestati, avendone però lui stesso piena conoscenza, ometteva di denunciarli (art7 c.7 CGS). -il Monza dal contesto delle tre decisioni traeva convincimento che i suoi tre tesserati non avessero posto in essere condotte qualificabili quale illecito sportivo e che quindi i fatti accertati dal TNAS nei tre casi richiamati ponevano un problema di inconciliabilità con quelli posti a fondamento della decisione della CGF; ricorrevano, secondo la parte istante, i presupposti per una procedura di revisione ex art. 39 comma 2 CGS, con conseguente annullamento della penalizzazione inflitta alla società calcistica; l’istanza di revisione alla CGF porta la data del 12 aprile 2012. -la Corte di giustizia federale, come già riportato, ha dichiarato inammissibile il ricorso, da qui l’impugnativa innanzi al TNAS e la nomina di questo collegio cui ha provveduto il Presidente del TNAS in presenza di una pluralità di parti. Gli attuali componenti del collegio hanno accettato fissando la prima udienza per il giorno 28 agosto 2013 presso la sede dell’arbitrato. In data 13 agosto 2013 si è costituita, quale litisconsorte necessaria, la F.B.C. Unione Venezia Srl in persona del legale rappresentante pro tempore DG con delega, Dott. Andrea Gazzoli, con sede in Mestre, via Gozzi n. 55, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani del foro di Bologna, via De’ Marchi n.4/2, presso cui è elettivamente domiciliata. All’udienza del 28 agosto 2013, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione il Collegio prende atto della impossibilità della concorde anticipazione della discussione sul merito, stante la riserva avanzata dalla difesa della FIGC di attendere le motivazioni del lodo reso dal Precedente Collegio, noto, allo stato, nel solo dispositivo (17 luglio 2013 –prot.1420-). Sentite le parti vengono fissate le date del 13 e 27 settembre rispettivamente per il deposito di memorie e documenti, e per l’eventuale deposito di repliche. Viene fissata l’udienza di discussione per il giorno 8 ottobre 2013 alle ore 15,30. Al termine dell’udienza 28 agosto 2013, questo Collegio, con ordinanza, ha rigettato l’istanza proposta il 25 luglio 2013 in via cautelare dalla Società Calcistica Monza al Presidente del TNAS ed in subordine all’allora costituendo collegio, intesa ad ottenere: “di sospendere la formazione dei campionati di Lega Pro I e II Divisione e la predisposizione dei relativi calendari;” “di sospendere e/o ordinare alla FIGC di sospendere il termine per la predisposizione della domanda di ripescaggio alla Lega Italiana Calcio Professionistico ed alla FIGC, attualmente (con scadenza) al 29 luglio 2013 Diritto La parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni: In via principale A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale (sezioni Unite) presso la FIGC, di cui al CU n. 265/CGF relativa al procedimento di revisione ex art. 39, comma 2, CGS promosso dall’odierna istante; B) accogliere le domande della società istante di cui alle conclusioni del ricorso in revisione ex art. 39, comma 2,CGS proposto dalla società istante e conseguentemente e comunque: 1. accertare l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione della CGF di cui al CU n. 002/2012-2013 con quelli delle altre decisioni irrevocabili del TNAS di cui in narrativa(relative ai tesserati Alberti, Iacopino e Fiuzzi); 2.accertare e dichiarare l’assenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare per illecito sportivo ex art. 7 comma 4 e 6 CGS in capo all’AC Monza Brianza 1912, stante la già accertata insussistenza degli illeciti sportivi contestati ai tesserati Alberti, Iacopino e Fiuzzi; 3.annullare la penalizzazione di 4 punti in classifica inflitta alla società ricorrente ed assolvere la società ricorrente da ogni addebito; -in subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate dall’istante, accerti e dichiari la inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione della Corte di Giustizia Federale, di cui al CU n. 002/2012-2013, con quelli di alcune delle decisioni irrevocabili del TNAS di cui in narrativa e l’insussistenza di uno degli illeciti sportivi contestati, con conseguente riduzione della penalizzazione di punti in classifica inflitta alla società ricorrente nella misura ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa. In correlazione ai termini assegnati, nel corso dell’udienza 28 agosto sopra menzionata, per il deposito di memorie e documenti, gli avvocati Giovanni Del Re e Massimo Ciardullo, per conto della istante AC Modena, facevano pervenire in data 13 settembre 2013 le note autorizzate e chiedevano al Collegio: - in via principale di riconoscere il diritto all’AC Monza Brianza 1912 ad ottenere l’annullamento della penalizzazione nella misura che (il Collegio) riterrà equa e di giustizia, pur affermando l’impossibilità di modifica dei calendari; - in subordine di riconoscere una riduzione della suddetta sanzione, sempre nella misura che (il Collegio) riterrà equa e di giustizia. La intimata FIGC così concludeva: voglia il Collegio -in via cautelare, rigettare le relativa domande, previa estensione del contraddittorio nei confronti delle società contro interessate; -nel merito, in accoglimento del ricorso incidentale, dichiarare inammissibile il rimedio introduttivo del giudizio a quo; -sempre nel merito, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate; con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese ed agli onorari del presente giudizio. Con memoria autorizzata, pervenuta il 13 settembre 2013, a sua volta la intimata FIGC eccepiva ulteriormente che l’atto introduttivo del giudizio non era stato tempestivamente notificato ad alcuna delle società cui, per effetto della declaratoria di incompetenza, che ha affermato la natura pluripare dell’arbitrato, va riconosciuta la veste di parti necessarie del giudizio. Faceva rilevare in proposito che l’istante aveva provveduto solo in data 25 luglio 2013 alla notifica e quindi ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni…decorrente dalla pubblicazione della decisione della Corte di Giustizia Federale (CU 281/CGF del 27 maggio 2013) e pertanto chiedeva: -che l’istanza avversaria sia dichiarata inammissibile e, comunque, respinta perché infondata. L’altra parte intimata, F.B.C. Unione Venezia Srl, conclude chiedendo che il TNAS: -voglia dichiarare inammissibile e, comunque, respingere l’istanza arbitrale promossa dall’AC Monza Brianza 1912 Spa, con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese legali in favore delle controparti, nonché delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale e dei diritti amministrativi. All’udienza del 5 novembre 2013, all’esito dell’esposizione dei fatti da parte dei legali della istante e delle conclusioni ivi rassegnate, il Collegio si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI Va tenuto conto che al momento in cui è stata avanzata l’istanza di arbitrato innanzi al TNAS (13 maggio 2913) la ricorrente disponeva soltanto del dispositivo 9 maggio 2013 di cui al CU 265/2013 che così recita “La CGF dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, CGS, come sopra proposto dall’AC Monza”; necessariamente, quindi, l’istante faceva riserva di integrare le originarie argomentazioni successivamente al deposito delle motivazioni. Comunque esponeva, che “è di tutta evidenza come i fatti a suo tempo stabiliti dalla Corte di Giustizia Federale nel procedimento disciplinare a carico della società Monza, che ne hanno determinato la condanna e la conseguente grave penalizzazione, siano inconciliabili con quelli accertati dal TNAS” (riferimento alle tre decisioni assunte da tre diversi collegi arbitrali nei confronto dei tesserati Alberti, Iacopino e Fiuzzi); chiedeva pertanto la riforma della decisione. Il 31 maggio, a seguito della pubblicazione delle motivazioni (27 maggio 2013, CU 281/CGF), la ricorrente più approfonditamente motivava, contestando l’affermazione della CGF dove “ritiene che non sussista l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle diverse decisioni” (penalizzazione inflitta al Monza e diversificazione delle posizioni riconosciute dal TNAS a favore dei sopra menzionati calciatori). La istante argomenta: “si rammenta che, già nel giudizio disciplinare avanti alla CGF, il Monza aveva ottenuto, in parziale accoglimento del proprio ricorso, una riduzione da 5 a 4 punti di penalizzazione, in ragione della particolare difficoltà nel riuscire a debellare fenomeni prodotti da tesserati di società diverse dal Monza che si sono in concreto dimostrati gli ideatori degli illeciti” “Pertanto già allora la CGF affermava il ruolo secondario e marginale dei tesserati del Monza, a cui però venivano comunque inflitte delle sanzioni disciplinari, sulla base di elementi probatori poi rilevatisi insussistenti” “Con le decisioni emesse dal TNAS nei casi di Alberti, di Iacopino e di Fiuzzi, il ruolo (marginale) dei tesserati del Monza viene in un caso del tutto smentito (Alberti) e negli altri casi ulteriormente ridimensionato”. “In particolare, nel caso di Alberti, il TNAS non ha ritenuto raggiunta né la certezza della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio né un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi precisi e concordanti. Ed ancora –prosegue il TNAS- la dichiarazione accusatoria de relato può integrare la prova della colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci (insussistenti nel caso di specie, ndr)” “Pertanto l’Alberti non può essere ritenuto colpevole di illecito sportivo, avendo il TNAS ritenuto non sussistente il fatto, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi. Del resto, come può sostenersi che l’Alberti abbia commesso un illecito se è stato assolto? Ciò contrasta con i principi basilari del diritto”. La rilevanza attribuita dalla parte istante alla decisione riguardante l’Alberti vorrebbe costituire, ad avviso della difesa, l’evidenza lampante dell’esistenza di quella inconciliabilità dei fatti da cui far discendere il diritto alla revisione; va considerato invece l’effetto deviante che introdurrebbe nel percorso logico di analisi dei fatti da esaminare in quanto porrebbe in forte risalto le argomentazioni addotte dalla difesa della intimata FIGC , a sostegno del ricorso incidentale introdotto con lo stesso atto di costituzione del 27 maggio 2013. Viene ricordato in tale atto che, per il disposto dell’art. 39.2 CGS, la Corte federale può “disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili” (laddove ricorrano determinate altre condizioni) sempreché la proposizione del relativo reclamo avvenga “entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti” Prosegue tale atto: Si tratta dunque di verificare se, rispetto alla pubblicazione di tali lodi (Alberti, Iacopino e Fiuzzi), …..il ricorso presentato alla Corte di giustizia federale sia tempestivo” Soggiunge: La risposta a tale interrogativo non può che essere negativa, risultando per tabulas che la società istante ha adito la Corte di giustizia federale ben oltre il termine decadenziale di giorni trenta dalla pubblicazione dei lodi Alberti e Iacopino, intervenuta, rispettivamente, il 18 gennaio 3013, la prima, ed il 29 gennaio seguente, la seconda”. Le argomentazioni addotte dalla intimata FIGC dovrebbero essere tenute in gran conto ove il contenuto e le determinazioni rilevabili dai tre lodi emessi da tre diversi collegi di questo TNAS dovessero assumere valenza autonoma e diversamente graduata per ciascuna decisione; questo Collegio intende invece seguire l’impostazione impressa dalla parte istante che ha ritenuto come un’unica situazione giuridica da considerare “l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione della CGF di cui al CU n.002/2012-2013 con quelli di altre decisioni irrevocabili” e seguire anche l’impostazione che la Corte federale ha impresso alla complessiva esposizione delle motivazioni contenute nella decisione 27 maggio 2013 (CU n.281/CGF). Quindi i tre lodi arbitrali devono essere considerati e valutati per la loro complessiva capacità di argomentazione e pertanto il ricorso incidentale proposto dalla intimata non può trovare accoglimento. Entrando nel merito delle doglianze espresse dalla parte istante, non dove effettua l’esegesi delle singole decisioni concernenti l’Alberti e lo Iacopino, bensì dove vengono considerate le risultanze dei tre lodi nella loro complessività, così argomenta: “da un’analisi letterale della norma (art. 39 citato, 1° e 2° comma ndr), emerge chiaramente che il legislatore sportivo non ha inteso prevedere il requisito della novità e/o diversità dei fatti per il rimedio della revisione, ma soltanto per quello della revocazione, per la quale è chiaramente utilizzato il termine . Viceversa per l’istanza di revisione è richiesta, come detto, l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata con quelli posti a fondamento di un’altra decisione irrevocabile” La Corte federale, dopo aver esaminato con approfondita attenzione i lodi Alberti e Iacopino e averne effettuato un riscontro con il lodo Fiuzzi, riportandosi all’argomentazione unificante cui è pervenuta la stessa istanza arbitrale, ha motivato (riferendosi al lodo Fiuzzi, ricollegato ai due precedenti): “Quello che rileva è che, come nei precedenti lodi, i fatti –intesi quali eventi apprezzati nella loro oggettiva e materiale verificazione- siano gli stessi e non altri” Soggiunge poi: “non solo non vi è alcun dubbio sui fatti posti a fondamento della decisione della Corte federale ma, al contrario, vi è pacifica ammissione del loro corretto apprezzamento, ancorché sugli stessi fatti poi si siano formati convincimenti diversi in ordine alla raggiunta o meno sufficienza delle prove.” Nessuna censura può quindi muoversi alla risultanze cui è pervenuta la Corte federale, correttamente motivate, per dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente. Riguardo alla richiesta avanzata “in subordine”: “accerti e dichiari l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione della Corte federale, di cui al CU 002/2012-2013, con quelli di alcune decisioni irrevocabili del TNAS di cui in narrativa e l’insussistenza di uno degli illeciti sportivi contestati,con conseguente riduzione della penalizzazione di punti in classifica inflitta alla società ricorrente nella misura ritenuta di giustizia” questo Collegio deve constatare che trattasi di una domanda tardivamente posta al TNAS. Certamente sarebbe stata competenza dei tre Collegi che hanno esaminato i casi Alberti, Iacopino e Fiuzzi pronunciarsi sull’eventuale riduzione della penalizzazione inflitta alla Società Monza, ove questa avesse proposto tempestiva domanda; è escluso che possa esercitarsi in questa sede, dove il Collegio può soltanto valutare se correttamente sia stata applicata la norma di cui all’art.39 più volte richiamato, peraltro norma propria dell’ordinamento endoferderale. La intimata FIGC sul punto argomenta: “In proposito, sovviene ancora una volta la pronuncia della Corte di giustizia, laddove ha chiarito che… ( deve ritenersi estranea al giudizio di revisione)…la possibilità di introdurre, in via subordinata, una domanda di riduzione della sanzione originariamente comminata da questa Corte.” Soggiunge la intimata. “Profilo di inammissibilità, quello relativo alla domanda subordinata, valevole a maggior ragione dinanzi a codesto TNAS, non soltanto in quanto attinente al giudizio rescissorio –come visto- precluso a codesto collegio arbitrale, ma anche perché, in aggiunta a quanto osservato dalla Corte, tale capo della decisione non ha formato oggetto di impugnativa, non essendo al riguardo stato dedotto alcun motivo di censura.” In linea con tali argomentazioni anche la difesa dell’F.B.C. Unione Venezia Srl: “In ogni caso si osserva come l’A.C. Monza Brianza 1912 Spa abbia fondato la propria istanza esclusivamente sulla fase rescindente, concentrandosi sull’affannoso obiettivo di dimostrare l’illegittimità della pronuncia di inammissibilità della CGF, senza però spendere adeguate argomentazioni a supporto della propria domanda di annullamento della penalizzazione di punti in classifica (fase rescissoria).” Il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta di inammissibilità aggiuntivamente prospettata dalla intimata FIGC con la memoria 13 settembre 2013 in quanto sulla questione si è specificamente pronunciato il primo Collegio, dimessosi proprio per consentire lo svolgimento di un procedimento con pluralità di parti; fondate ritiene invece le altre argomentazioni addotte dalle parti intimate, che aggiunte a quelle proprie, determinano l’inammissibilità anche della domanda subordinata. In conclusione, peraltro e ferme le considerazioni e decisioni assunte, il Collegio non può omettere di osservare, innanzitutto, che la diversa (e non coltivata) scelta della parte istante di impugnare le decisioni di giustizia domestica contestualmente alle impugnazioni fatte dai singoli tesserati avrebbe consentito ai Collegi arbitrali all’uopo costituiti di valutare in maniera organica la responsabilità dei calciatori e la conseguente responsabilità oggettiva. Inoltre, sarebbe auspicabile, de iure condendo, che il legislatore sportivo – fermo il principio della responsabilità oggettiva – individuasse strumenti idonei per una trattazione congiunta, o quantomena parallela, delle controversie nelle quali si misura la responsabilità dei singoli e quella oggettiva dei sodalizi sportivi. Tale trattazione congiunta ovvero parallela dovrebbe proseguire fino al momento delle decisioni definitive non più censurabili dinanzi all’ordinamento sportivo. Attesa la novità e la complessità delle questioni, nonché la reciproca soccombenza, il Collegio reputa equo compensare sia le spese di lite che quelle di funzionamento dell’organo arbitrale. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accertata la legittimità della decisione assunta il 27 maggio 2013 dalla Corte di giustizia federale e pubblicata in CU n. 281/ 2012-2013, rigetta l’istanza di arbitrato presentata dalla AC Monza Brianza 1912 Spa; 2. compensa le spese di lite tra tutte le parti costituite; 3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico delle parti costituite, in eguale misura, gli onorari del Collegio arbitrale che liquida, complessivamente, in € 6.000,00 oltre a IVA e CPA come per legge; 4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico delle parti costituite, in eguale misura, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati. Così deliberato, all’unanimità, in data 5 novembre 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Bartolomeo Manna F.to Maurizio Benincasa F.to Guido Cecinelli
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