CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 8 novembre 2013 promosso da: Sig. Pasquale Foti e Reggina Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 8 novembre 2013 promosso da: Sig. Pasquale Foti e Reggina Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Composto da Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro riunito in conferenza personale in data 8 novembre 2013 presso la sede dell’Arbitrato in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1074 del 5 giugno 2013) promosso da: Sig. Pasquale Foti e Reggina Calcio Spa, con l’Avv. Giuseppe Panuccio - parte istante CONTRO Federazione Italiana Gioco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli - parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con comunicato Ufficiale n. 264/CGF dell’8 maggio 2013 la Commissione Disciplinare della F.I.G.C. irrogava la sanzione della inibizione per la durata di un anno al Signor Foti e la ammenda di euro 50.000 alla società Reggina Calcio. 1. Con atto in data 19 giugno 2012 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale -per quanto qui interessa- il signor Pasquale Foti, Presidente della società Reggina Calcio, per rispondere: I. “della violazione dell 'art. l, comma l, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento all 'art. 84 delle N.O.I.F., in concorso con il sig. Tullio Tinti e con soggetti non appartenenti all'ordinamento federale, per essersi procurato ... in modo non regolare la disponibilità personale di somme di denaro provenienti dalle risorse economiche della società Reggina Calcio, così minando l'equilibrio economico-finanziario di tale società sportiva e violando, fra l'altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate e distogliendo le corrispondenti risorse dall'utilizzo nell'interesse della società medesima. Risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di contratti fittizi stipulati in data 1.1.2006, 1.2.2007 e 6.8.2007, con "società cartiere" riconducibili al G., in assenza in ogni caso di sinallagma contrattuale in favore della società sportiva dallo stesso presieduta; per un ammontare complessivo pari ad almeno € 2.300.000 (euro duemilionitrecentomila//oo), somme versate dalla società sportiva Reggina calcio a fronte dell'emissione delle fatture relative ad operazioni inesistenti da parte delle società cartiere; il tutto anche attraverso il compimento di simili operazioni poste in essere dalla diversa società Reggina Service s.r.l. - ora Reser s.r.l. - di cui deteneva il controllo societario a mezzo società fiduciaria "; II. "della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 1 del Regolamento Agenti vigente sino al 31 gennaio 2007 ed art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente a far data dallo febbraio 2007 e sino al 7 aprile 2010, per aver conferito, in esecuzione di un medesimo disegno e in violazione reiterata della medesima normativa, con contratti stipulati in data 1 gennaio 2006, 1 febbraio 2007, 6 agosto 2007, l'incarico di attività di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. scouting) rispettivamente alle società FIBET, VIDACO, TIMOTES e non ad un Agente di calciatori personalmente "; IIl. "della violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 3, commi 1 e 4 del Regolamento Agenti previgente sino al 31 gennaio 2007 poi art. 3, comma 3, del Regolamento Agenti vigente a far data dallo febbraio 2007 e sino al 7 aprile 2010 ed anche in relazione all'art. 1, comma 1, del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per essersi avvalso, in esecuzione di un medesimo disegno e in violazione reiterata della medesima normativa, dell'opera di soggetti non autorizzati (società FIBET, VIDA CO, TIMOTES) nell'attività di ricerca e segnalazione di calciatori, sia sul territorio italiano che all'estero, affini del tesseramento e/o della cessione di calciatori (c.d. scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo, così come specificatamente indicato nel par. A.1 "; IV. "della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 4, all'art. 15, commi 1 e 2, e all'art. 16, comma 7, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dallo febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per avere, in relazione ad una operazione di mercato riguardante il calciatore Mario Cassano, conferito un mandato per la società al sig. Tullio Tinti in data 18 luglio 2009 ed aver successivamente trattato con lo stesso Tinti in qualità di agente di fatto del calciatore Mario Cassano, nonostante il calciatore avesse conferito incarico formale all'agente sig. Ernesto Randazzo in data 7 febbraio 2008"; V. "della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 4, all'art. 15, commi 1 e 2, e all'art. 16, comma 7, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per avere, in relazione ad una operazione di mercato riguardante il calciatore Sergio Volpi, conferito un mandato della società al sig. Tullio Tinti in data 5 luglio 2009, ed aver successivamente trattato con lo stesso Tinti in qualità di agente di fatto del calciatore Sergio Volpi, nonostante ". Il Procuratore Federale ha, inoltre, deferito la società Reggina Calcio S.p.A. ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, "a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti ._. posti in essere dal proprio dirigente Pasquale FOTI, con poteri di rappresentanza della società all'epoca dei/atti". La Commissione Disciplinare Nazionale ha sanzionato la responsabilità dei deferiti in ordine ai capi di imputazione sub I, IV e V (e ritenendo espressamente assorbite le due ulteriori violazioni contestate dalla Procura sub II e III) ha inflitto: al signor Pasquale Foti la inibizione per anni 2; al club l‘ammenda di euro 100.000,00 a titolo di responsabilità diretta (cfr. C.U. n. 51/CDN del 7 dicembre 2012). La pronuncia di prime cure è stata impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, che -in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Reggina Calcio (anche per conto del suo Presidente)- ha confermato la responsabilità disciplinare degli incolpati, riducendo ad un anno la durata dell'inibizione a carico del signor Foti e ad euro 50.000,00 l'entità dell'ammenda irrogata al sodalizio calabrese (cfr. C.V. n. 264/CGF dell'8 maggio 2013). 2. Avverso tale decisione in data 5 giugno 2013 il signor Pasquale Foti e la società Reggina Calcio Con atto del 13.5.13. proponevano domanda di arbitrato ex art. 9 ss del codice dei giudizi innanzi al TNAS chiedendo: “A.- Affermare e dichiarare che Foti Pasquale e la Reggina Calcio spa non hanno commesso alcuna violazione del CGS e del regolamento agenti, con riferimento alle incolpazioni e pertanto né a titolo proprio (Foti Pasquale) né a titolo di responsabilità oggettiva, né a titolo di responsabilità diretta e conseguentemente, annullare tutte le sanzioni irrogate e cioè la sanzione di un anno di inibizione per Foti Pasquale e di Eur.50.000,00 di ammenda per la Reggina Calcio il tutto in riforma e previa revisione e annullamento del provvedimento adottato dalla Corte di Giustizia Federale Quinta Sezione C.U. 264/2012-2013 (MOTIVI) comunicato l’8 MAGGIO 2013, a mezzo del quale è stato reso noto il testo delle motivazioni del dispositivo assunto con C.U. 153/2012-2013 del 24.1.13 B.- In via subordinata ridurre congruamente le sanzioni applicate dell’inibizione e dell’ammenda.” IL Sig. Pasquale Foti e la societa Reggina Calcio nominavano, quale arbitro di parte l’Avv. Guido Cecinelli, successivamente sostituito dall’avv. Marcello De Luca Tamajo Con memoria di costituzione del 24.6.13 si costituiva in giudizio la F.I.G.C. chiedendo:” che l’istanza avversaria venga respinta, perché infondata.” La F.I.G.C. nominava, quale arbitro di parte, l'Avv. Dario Buzzelli successivamente sostituito dal Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Entrambi gli Arbitri nominati accettavano l’incarico ex art. 6, comma 5, del Codice dei Giudizi e designavano, di comune accordo, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo che accettava la designazione. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava cosi composto: Prof Avv. Massimo Zaccheo (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro), Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro). Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 17 settembre 2013 presso la sede dell'Arbitrato, nella quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. A tale udienza, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Codice dei Giudizi le parti concordemente, hanno chiesto di anticipare la discussione alla medesima udienza; parte istante si è, pertanto, riportata agli atti e ha altresì, insistito per l’accoglimento delle proprie domande; parte intimata ha, invece, preliminarmente eccepito l’inammissibilità della domanda di arbitrato in quanto proposta collettivamente e cumulativamente, si è altresì, riportata ai propri scritti difensivi, rispondendo a parte istante e insistendo per l’accoglimento delle proprie conclusioni. Il Collegio si è quindi riservato trattenendo la causa in decisione. IN DIRITTO 1. In via preliminare va affrontata l’eccezione di inammissibilità articolata dalla difesa della FIGC all’udienza di discussione. Secondo quest’ultima la domanda di arbitrato presentata cumulativamente dal sig. Foti e dalla Reggina sarebbe inammissibile perché gli interessi sottesi al ricorso sarebbero diversi e non consentirebbero, proprio per la radicale diversità degli stessi e per i capi della decisione di condanna che li riguardano, di essere trattati unitariamente e cumulativamente da parte del Collegio Arbitrale. Ne consegue che la proposizione di un unico ricorso per due diverse parti, destinatarie di diverse sanzioni, con oggetti diversi articolati con il medesimo incontrerebbe l’ostacolo rappresentato dalle norme del Codice dei Giudizi. A parere del Collegio l’eccezione sollevata va risolta alla stregua dei principi e norme contenute nel codice di procedura civile in materia di arbitrato che soccorrono ove il Codice dei Giudizi non disponga altrimenti. In questi la valutazione degli interessi è rimessa alle parti medesime che possono, in presenza di una clausola compromissoria, indicare un unico arbitro ove gli interessi, sia pur diversi, possano trovare convergenza almeno con riguardo alla designazione di questi. Ebbene, nel caso di specie, in presenza di una clausola compromissoria binaria Foti e la Reggina hanno valutato comune l’interesse di procedere alla nomina di un unico arbitro; dunque, sotto questo preciso profilo la nomina rispetta la natura binaria del procedimento previsto dal Codice dei Giudizi perché consente allo stesso arbitro di trovare designazione univoca da parte di soggetti diversi portatori, almeno in parte, di interessi diversi. Quanto al diverso tema se è ammissibile la proposizione cumulativa e collettiva di un unico ricorso in presenza di diverse condanne e dunque di diversi interessi all’impugnazione, occorre considerare che è certamente vero che la decisione del Collegio avrebbe un duplice oggetto riguardando sia la posizione del Foti sia quella della Reggina; e dunque che la proposizione di un unico ricorso introduce un procedimento al cui interno si articolano due sub procedimenti e due valutazioni. Tuttavia, è innegabile che l’interesse di Foti e della Reggina, pur nella diversità, è accomunato dalla posizione ricoperta dal primo nell’ambito della seconda, nonché dalla identità del fatto generatore della duplice sanzione. E’ allora una ragione di economia processuale che legittima a trattare le due domande in un unico procedimento solo ove le parti abbiano valutato a priori tale aspetto attraverso la proposizione di un unico ricorso e la designazione di un arbitro unico. Ne consegue che è rimessa alle parti (e solo a queste) la valutazione del proprio interesse e dunque la facoltà di introdurre uno o più procedimenti quando da un medesimo fatto generino sanzioni a danno di soggetti diversi. Evidentemente, data la sede arbitrale, ciò richiede che la designazione arbitrale sia univoca, non essendo prevista la facoltà di nominare tanti arbitri quanti siano i soggetti interessati, essendo rimessa in questo caso la designazione al Presidente del TNAS nel rispetto della natura binaria dell’arbitrato. Designazione che, nel caso di specie, sarebbe tuttavia ostacolata dal fatto che la mancata indicazione di un unico arbitro lascerebbe emergere una diversità di posizioni che andrebbe trattata in procedimenti distinti non essendovi stata convergenza sulla nomina di un arbitro comune alle parti plurime. 2. Quanto al merito la “certezza” della prova necessaria e sufficiente a motivare la sanzione che genera dalla condotta è certamente gradata sulla diversa rilevanza della fattispecie giuridica cui si riferisce, in particolare per quel che concerne l’ordinamento sportivo. Al fine di riconoscere la responsabilità di un soggetto incolpato per una violazione di una delle norme dell’ordinamento sportivo non è necessaria l’assoluta certezza della commissione dell’illecito, ma, posta anche la diversa intensità e permeabilità del sistema di prova di cui è dotato l’ordinamento sportivo rispetto ad altri ordinamenti, lo standard probatorio deve, comunque, elevarsi dalla semplice valutazione della probabilità. Pertanto a questo Collegio appare opportuno attesa la probabilità, anche se non “certezza”, che si può desumere dagli elementi di prova portati all’attenzione dello stesso, confermare in principio la sanzione imputata al Sig. Foti e di conseguenza alla Reggina Calcio per responsabilità diretta. Al contempo Il Collegio ritiene, altresì, opportuno ridurre la sanzione irrogata al Foti anche in ragione della circostanza che la violazione ascritta a quest’ultimo abbia prioritariamente inciso solo all’interno del rapporto tra lo stesso e la società Reggina Calcio e sulla correttezza dei bilanci della società medesima, ma non abbia anche influito all’esterno della compagine sportiva minando la regolarità del campionato o comunque creato un qualsivoglia vantaggio alla Reggina Calcio rispetto alle contendenti appartenenti alla medesima lega professionistica. Da questo punto di vista la rilevanza della condotta tenuta dal Foti deve essere valutata prioritariamente all’interno del sodalizio sportivo anche per ciò che concerne i profili strettamente societari del suo agire nella qualità. La sanzione irrogata alla società non viene minimamente toccata da questo aspetto e va pertanto integralmente confermata. 3. In ragione di quanto precede il Collegio ritiene equo procedere alla totale compensazione delle spese del giudizio. Quanto agli onorari, liquidati in complessivi €. 5.000,00, il Collegio pone i medesimi a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando all’unanimità, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. in parziale accoglimento della domanda formulata dal sig. Pasquale Foti infligge a quest’ultimo la sanzione della inibizione sino a tutto il 31 ottobre 2013; 2. conferma l’ammenda comminata alla Reggina Calcio SpA; 3. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; 4. dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio; 5. pone a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% gli onorari del Collegio come liquidati in parte motiva, oltre IVA e CPA come per legge; 6. pone a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% il pagamento dei diritti amministrativi; 7. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, all’unanimità, in data 8 novembre 2013, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Massimo Zaccheo F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Maurizio Benincasa
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