F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 18 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORDA NINNI SEGUITO GARA PAVIA/SAVONA DELL’8.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CGF del 18 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORDA NINNI SEGUITO GARA PAVIA/SAVONA DELL’8.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 22/DIV del 10.9.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al signor Corda Ninni allenatore della società Savona F.B.C. S.r.l.. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Pavia/Savona disputato l’8.9.2013, il Corda, negli spogliatoi, assumeva atteggiamento platealmente offensivo verso la terna arbitrale pronunciando frasi irriguardose e minacciose. Avverso tale provvedimento la società Savona F.B.C. S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.9.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 17.9.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Savona F.B.C. S.r.l.. di Savona, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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