F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 14 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.5000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/APRILIA DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 14 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.5000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/APRILIA DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013) Con preannuncio di reclamo del 29 ottobre 2013 la Società Casertana Football Club s.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: per tutta la durata del primo tempo, quattro persone non identificate ma riconducibili alla società campana sedevano su una panchina posta sul terreno di gioco in prossimità di una bandierina. Informato il responsabile della sicurezza della Casertana, questi impediva loro di rientrare nel secondo tempo; a fine gara, una delle quattro persone di cui sopra, qualificatosi come Direttore generale della Casertana, si introduceva indebitamente negli spogliatoi e assumeva un atteggiamento offensivo e minaccioso verso l’Ispettore di Lega. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 6 novembre 2013, una memoria difensiva con la quale sostanzialmente si evidenziava l’eccessività e la spropositatezza della sanzione comminata giacchè la stessa sanzione trova fondamento nella sussistenza di due elementi giuridico-sostanziali – quali l’indebita presenza nel recinto di gioco di persone non autorizzate e il comportamento scorretto e/o antisportivo tenuto da una di queste nei confronti dell’Ispettore di Lega – contraddistinti da profili di venialità; infatti, per quanto riguarda il primo elemento, si evidenziava che la presenza sul terreno di gioco di persone non autorizzate si era limitata ad un solo tempo di gara mentre, per quanto riguarda il secondo elemento, si sollevavano dubbi sulla versione dei fatti denunciati dall’Ispettore di Lega considerato che il “presunto” comportamento veniva rilevato soltanto dal diretto interessato malgrado negli spogliatoi ci fosse anche la terna arbitrale e il collaboratore della Procura federale, nessuno dei quali percepiva alcunchè. Continuava la difesa affermando che, in ogni caso, il comportamento de quo, essendo soltanto uno sfogo verbale, poteva definirsi meramente irriguardoso e non offensivo e/o minaccioso dell’onore e della dignità dell’Ispettore di Lega e, di conseguenza, non poteva che comportare una sanzione più blanda rispetto a quanto stabilito dal giudice di prime cure anche in virtù di autorevoli precedenti giurisprudenziali. Si chiedeva, pertanto, una congrua e sensibile riduzione della sanzione inflitta dal giudice di prime cure. All’odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del C.G.S., il dott. Cesare Guglielmi per delega dell’Avv. Eduardo Chiacchio, difensore della Società Casertana Football Club S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti. La Corte considerato, innanzitutto, che il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa (64/CGF) non sembra assimilabile al caso concreto poichè, in quel caso, veniva riconosciuto il fattivo apporto della società nell’opera di prevenzione di comportamenti violenti da parte dei propri sostenitori mentre nel caso de quo è proprio la società a violare le norme consentendo la presenza sul terreno di gioco di quattro persone non presenti nell’elenco di cui all’articolo 61 delle N.O.I.F.; Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, C.G.S., “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; Ritenuto, infine, che le circostanze di tempo e di luogo in cui il dirigente ha pronunciato la frase possano configurare la ricorrenza della fattispecie di "dichiarazioni lesive", ai sensi dell'art. 5, comma 4, del C.G.S.; Visto il combinato disposto degli articoli 1, commi 1 e 5, 4, commi 1 e 2, e 5, commi 1, 2 e 5, C.G.S. respinge il ricorso in epigrafe. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Casertana di Caserta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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