F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 14 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. MELFI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/TERAMO DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 14 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. MELFI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/TERAMO DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 50/DIV del 29.10.2013) ha inflitto all’A.S. Melfi s.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00. Veniva altresì sanzionato il dirigente Novelli Gioacchino. E ciò per fatti avvenuti nella gara Melfi-Teramo del 27.10.2013. La società A.S. Melfi s.r.l. è stata sanzionata con l’ammenda di € 10.000,00 nonché con la diffida ex 18 C.G.S. perché: - propri sostenitori, più volte durante la gara, rivolgevano all’arbitro reiterati insulti; - alcuni sostenitori, posizioni in tribuna rivolgevano ad un commissario della Can Pro, insulti e minacce, colpendolo più volte con calci alle gambe e schiaffi sulla testa. Dal referto arbitrale emerge che ad un certo punto veniva allontanato il Sig. Castaldi Pierpaolo perché in segno di protesta colpiva la panchina ed uscendo dal campo a fine a gara diceva ad esso arbitro: “sei vergognoso, fai schifo”. Si riferiva altresì che nell’arco del II° tempo il pubblico della società di casa dalla tribuna accompagnava ogni decisione di esso arbitro con sonori fischi ed insulti tra cui: “leghista, cornuto, sei scandaloso, fai cazzate, nasconditi, torna da dove sei venuto”. Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponevano rituale reclamo sia la società Melfi che il dirigente Novelli. Il procedimento nei confronti del dirigente Novelli veniva sospeso in quanto venivano inviati gli atti alla Procura Federale per specifici accertamenti a norma dell’art. 34, IV comma, C.G.S., lasciando la precedente decisione interlocutoria, ed invita la sanzione comminata in “prime cure”. Per quanto concerne la società A.S. Melfi s.r.l., ritiene la Corte di accogliere in parte il ricorso riducendo l’ammenda da € 10.000,00 a € 5.000, 00 restituendo, di conseguenza, la tassa reclamo. Ed invero la responsabilità ex art. 4, C.G.S. emerge in modo incontrovertibile, dal referto arbitrale che fa piena prova, assieme ai rapporti degli assistenti e del quarto ufficiale circa il comportamento dei tesserati (art. 35, 1.1); e lo stesso dicasi per i non tesserati (per i quali l’art. 35, comma 2, n. 1 aggiunge i commissari di campo). Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Melfi di Melfi (Potenza), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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