F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 14 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. D’ERRICO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PERUGIA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 5.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CGF del 14 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 05 Dicembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. D’ERRICO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PERUGIA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 5.11.2013) Con reclamo in data 12.11.2013 la S.S. Barletta Calcio S.r.l. impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui in epigrafe. La società istante chiedeva a questa Corte la riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore D’Errico ad una giornata di gara, deducendo l’impossibilità di ritenere l’intervento falloso in questione di natura violenta e qualificandolo, viceversa quale mero scontro di gioco. A sostegno della propria tesi difensiva la società produceva una sequenza fotografica ritraente le fasi della condotta sanzionata, documentazione che, tuttavia, questa Corte non può prendere in considerazione in quanto la stessa non offre piena garanzia tecnica e documentale e, comunque, fornisce esclusivamente una ricostruzione frammentaria e poco chiara degli eventi. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, l’esame di quanto refertato dal Direttore di gara se, da un lato, non consente di qualificare con assoluta certezza l’intervento falloso commesso dal D’Errico come grave atto violento – circostanza che avrebbe, in tal caso, determinato l’applicazione della più afflittiva sanzione di cui all’art. 19, comma 4, lettera b) – dall’altro induce a ritenere che il comportamento posto in essere dal tesserato abbia assunto i caratteri della condotta gravemente antisportiva, in alcun modo paragonabile ad un mero scontro di gioco. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore D’Errico Andrea. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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