LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.68/DIV del 03.12.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA ASCOLI – PRATO
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.68/DIV del 03.12.2013
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA ASCOLI - PRATO
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
o s s e r v a
- che sostenitori della società Ascoli, posizionati nel settore dell’impianto sportivo
individuato come “Distinti Est” intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale
in occasione degli interventi di un calciatore di colore (il portiere della società Prato
Layeni Stefano);
- che tali cori, provocati da circa la metà degli spettatori occupanti il predetto settore,
venivano chiaramente percepiti dall’arbitro, dal commissario di campo e dal
collaboratore della Procura Federale;
- che pertanto risulta accertata la responsabilità della società e quindi punibile delle
sanzioni previste dall’art. 11 nn. 1 e 3 C.G.S. e applicazione della sospensione di cui
all’art. 16 n.2bis del C.G.S.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Ascoli la sanzione della chiusura del settore dello stadio
denominato “Distinti Est” per una gara effettiva;
- di sospendere l’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16 n.2 bis del C.G.S.