F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 29 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 09 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37,COMMA 7 C.G.S. DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. SILIGARDI LUCA A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S, GARA BOLOGNA/LIVORNO DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 66 del 28.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CGF del 29 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 09 Dicembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37,COMMA 7 C.G.S. DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. SILIGARDI LUCA A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S, GARA BOLOGNA/LIVORNO DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 66 del 28.10.2013) A seguito della rituale e tempestiva segnalazione da parte del Procuratore Federale ed all’esito dell’esame degli atti e delle immagini televisive relativi all’incontro Bologna/Livorno, disputato in data 27 ottobre 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, infliggeva al Sig. Luca Siligardi la squalifica per 1 giornata effettiva di gara, per aver pronunciato un’espressione blasfema al 31° del secondo tempo della gara. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso con procedimento di urgenza la società A.S. Livorno Calcio S.p.A.. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 29 ottobre 2013, sono presenti il rappresentante della Procura Federale e, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Vitale, il quale, sostenendo che il Sig. Siligardi non ha pronunciato alcuna espressione blasfema, invita la Corte a verificare con maggiore attenzione tale circostanza. La Corte, esaminati gli atti ed appurata la ritualità del procedimento, rileva come le immagini televisive dalla Corte stessa visionate costituiscono piena prova dell’espressione blasfema pronunciata dal calciatore Siligardi. La Corte, pertanto, ritiene che la decisione del Giudice Sportivo sia pienamente condivisibile, confermando in toto la motivazione della sentenza stessa e la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F., appurata la ritualità del procedimento, viste le immagini TV, considerate le motivazioni del Giudice Sportivo, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio di Livorno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it