F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 5 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 09 Dicembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. AZ GOLD WOMEN C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. ZULLI ALESSANDRO SEGUITO GARA GOLD WOMAN C5/OLYMPUS C5 DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 183 del 13.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 5 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 09 Dicembre 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. AZ GOLD WOMEN C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. ZULLI ALESSANDRO SEGUITO GARA GOLD WOMAN C5/OLYMPUS C5 DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 183 del 13.11.2013)
La società A.S.D. AZ Gold Women, Divisione Calcio a Cinque, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo, pubblicata sul Com. Uff. n. 183 del 13 novembre 2013, con la quale le è stata inflitta al dirigente, Alessandro Zulli, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2015, in quanto “al termine dell’incontro, quantunque in corso di inibizione, sostava indebitamente nella zona degli spogliatoi, ove, dopo aver rivolto reiterate ingiurie all’indirizzo del secondo arbitro, lo colpiva alla schiena e al collo con due colpi inferti con la parte anteriore dell’avambraccio, profferendo nel contempo frasi gravemente minacciose, senza comunque a arrecare conseguenze fisiche al predetto direttore di gara”. Con un unico ricorso ha contestato anche la sanzione di € 1.000,00 di ammenda, per fatti aggiuntivi rispetto al comportamento del signor Zulli. Tuttavia la società si è concentrata unicamente sui fatti addebitati a quest’ultimo, deducendo che non si sono svolti secondo le modalità indicate nel referto, in quanto, essendo questi affetto fin dalla nascita da epidermolisi bollosa distrofica, non poteva assolutamente “portare colpi di nessuna entità e comunque sicuramente non più pesanti di un semplice buffetto a nessuna persona al mondo”, e quindi nemmeno all’arbitro. In particolare, ha dedotto che nell’episodio incriminato il dirigente ha appoggiato la sua mano destra, e nessuno degli avambracci, sulla spalla sinistra dell’arbitro, portando una leggerissima pressione sulla stessa spalla per richiamare l’attenzione dello stesso circa un errore tecnico commesso. Pertanto, ad avviso della reclamante, la sanzione è sproporzionata perché si fonda su un presupposto non vero, almeno in parte, e quindi ne ha chiesto la riduzione. Il reclamo è parzialmente fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni contrapposte quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Il collegio osserva che, per quanto riguarda il comportamento del signor Zulli, nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza relativa alla malattia del dirigente, in quanto è sufficiente a configurare l’illecito contestato l’intenzione, attuata con un comportamento violento, di aggredire l’arbitro. Infatti, nel caso di specie, l’autorità e il prestigio del conduttore della gara è stato gravemente offeso dal gesto in sé, che nella sostanza rimane violento, a nulla rilevando il fatto che, per ragioni indipendenti dalla volontà del dirigente, i colpi inferti non hanno sortito nessun effetto lesivo, come peraltro viene affermato anche nel referto arbitrale. Premessa quindi la responsabilità del prevenuto, il collegio ritiene che la sanzione irrogata sia da considerarsi leggermente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, e pertanto essa va ridotta nel senso che l’inibizione allo svolgimento di ogni attività termina il 30 giugno 2015 . Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. AZ Gold Women C5 di Guardiagrele (Chieti), riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Zulli Alessandro al 30.06.2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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