COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 05.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società GSD CALCIO ORATORIO COLOGNO Camp. Juniores Prov. Gir. F Gara del 09-11-2013 tra Cappuccinese / GSD Calcio Oratorio Cologno C.U. n. 18 della delegazione di Bergamo datato 14.11.2013 La società GSD CALCIO ORATORIO COLOGNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inflitto a QUARTERONI Federico la squalifica per sei gare ed a FACHERIS Federico per quattro gare, lamentando che i calciatori si sono limitati a protestare, senza minacciare e/o spingere. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale , fonte primaria e privilegiata di prova, appare evidente che il QUARTERONI ha spinto l'arbitro lievemente tirandolo per la maglia ed il FACHERIS ha spinto lievemente l'arbitro. La gravità dei suddetti comportamenti giustifica le squalifiche comminate ai calciatori dal GS che meritano di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it