COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 05/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA ASC NOTARESCO AVVERSO I PROVVEDIEMNTI ADOTTATI DAL G,S, (AMMENDA €800,00, INIBIZIONE DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO FINO AL 31/12/2014 E DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO FINO AL 30.6.14) IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO/ HATRIA DISPUTATA IL 10.11.13, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N°23 del 14.11.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 05/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA ASC NOTARESCO AVVERSO I PROVVEDIEMNTI ADOTTATI DAL G,S, (AMMENDA €800,00, INIBIZIONE DEL SIG. D’ALESSANDRO MARIO FINO AL 31/12/2014 E DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO FINO AL 30.6.14) IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO/ HATRIA DISPUTATA IL 10.11.13, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (C.U. N°23 del 14.11.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello proposto in data 21.11.2013, con sottoscrizione del Sig. Roberto Fedele, la Soc. Notaresco ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. per il comportamento tenuto dai propri sostenitori nonché per quello tenuto dai dirigenti sopra descritti in occasione della suddetta gara, così come sanzionati dal G.S. Ha dedotto l’appellante l’infondatezza di quanto riferito dal direttore di gara per quanto concerne i comportamenti tenuti dai signori D’Alessandro mentre alla rissa che si sarebbe verificata non avrebbero partecipato dirigente e sostenitori ma soltanto i calciatori delle due squadre. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto da persona che all’atto della iscrizione al Campionato ricopriva la carica di Dirigente non delegato alla firma e , quindi , al momento della presentazione dell’appello non legittimato a rappresentare la Società. Considerato che la comunicazione della Soc. Notaresco al Comitato Regionale Abruzzo del verbale del 20.11.2013 è stata effettuata solo in data 24.11.2013 (domenica) e protocollato in data 25.11.2013 con il quale veniva nominato nuovo rappresentante legale della società il Sig. Roberto Fedele, a norma dell’articolo 37 delle NOIF ed art. 4 punto 4 e 5 del Regolamento della LND , spiega efficacia solo dopo la notifica allo stesso Comitato e non può pertanto avere effetto retroattivo. Per questi motivi , la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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