COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 05/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA APD SQUALI PESCARA SUD 97 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28/02/2014 INFLITTA ALL’ALLENATORE PETRELLI LAURO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA APD SQUALI PESCARA SUD 97 / GLADIUS PESCARA, DISPUTATA IL 27.10.2013, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI GIR. A (C.U. N°13 del 31.10.13 – DELEGAZIONE PESCARA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°28 del 05/12/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA APD SQUALI PESCARA SUD 97 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 28/02/2014 INFLITTA ALL’ALLENATORE PETRELLI LAURO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA APD SQUALI PESCARA SUD 97 / GLADIUS PESCARA, DISPUTATA IL 27.10.2013, PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI GIR. A (C.U. N°13 del 31.10.13 – DELEGAZIONE PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, la società APD Squali Pescara Sud 97 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per aver il Petrelli tenuto un comportamento irriguardoso e minaccioso e per aver spintonato il direttore di gara e per aver spinto la porta del suo spogliatoio sulla schiena dello stesso.
Ha dedotto l’appellante l’infondatezza di quanto riferito dall’arbitro essendosi limitato a protestare ed avendo chiuso con determinazione la porta dello spogliatoio senza intenzione di arrecare danno allo stesso direttore di gara. Pertanto hanno concluso per la revoca del provvedimento ovvero per la sua riduzione.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originali riferimenti ribadendo di essere stato colpito con forza con una mano sul petto e di essere stato colpito alla schiena dalla porta che era stata richiusa alle sue spalle dal Petrelli.
Osserva la Commissione Disciplinare che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata in quanto la sanzione adottata è congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accaduti che, così come descritti dall’arbitro, risultano frutto di sicura intenzionalità, mentre quanto dedotto dal Petrelli non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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