COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 05/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare – AL SIG. CERASE ALBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94, TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. N° 159 DEL 23.4.13, EMESSA ELL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ’ SPORTIVA ED IL PROPRIO CALCIATORE DI FINO GABRIELE; – ALLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 05/12/2013 Delibere della Commissione Disciplinare - AL SIG. CERASE ALBERTO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94, TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. N° 159 DEL 23.4.13, EMESSA ELL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ’ SPORTIVA ED IL PROPRIO CALCIATORE DI FINO GABRIELE; - ALLA SOCIETÀ S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER GLI ILLECITI DISCIPLINARI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE; Con nota del 26.06.2013 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra riportati per gli addebiti ivi specificati. Con racc. a.r. del 31.10.02013, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato al solo Cerase, essendo stata la società dichiarata inattiva dal Comitato regionale FIGC, la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando lo stesso che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 02.12.2013, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive . A detta udienza compariva soltanto il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, il quale, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti e, più precisamente, per il Sig. Cerase Alberto mesi 6 di inibizione ed alla Società S.S.D. Santegidiese S.R.L. la penalizzazione di due punti in classifica. Premesso che, come già detto la S.S.D. Santegidiese S.R.L. risulta essere inattiva e come tale non legittimata a subire procedimenti, ritiene la Commissione che la responsabilità del Cerase risulta per tabulas, mentre la sua assenza dal procedimento ed il mancato invio di deduzioni difensive sono sintomatiche della fondatezza delle contestazioni a lui ascritte. Quanto all’entità delle sanzioni ritiene la stessa Commissione che sia equo infliggere allo stesso Cerase Alberto la sanzione della inibizione per mesi 6. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al Sig. Cerase Alberto, Presidente della società S.S.D. Santegidiese s.r.l, la sanzione della inibizione per mesi 6. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it