COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 5 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 124. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FEDERICI MIRKO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ULTIMA PARTE ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LEPORE COSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, MALEVENTUM: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 5 Dicembre 201 Delibere della Commissione Disciplinare N. 124. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FEDERICI MIRKO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ULTIMA PARTE ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LEPORE COSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, MALEVENTUM: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 8 agosto 2012, prot. 827/1569, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata l’ordinanza di questa C.D.T., relativa alla riunione del 21 ottobre 2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24.10.2013, con la quale era stato disposto il rinvio della decisione, per l’audizione delle parti. Alla riunione del 2.12.2013 sono presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché l’assistente legale dei deferiti. Il Rappresentante della Procura Federale, Sostituto Avv. Alfredo Sorbo, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dall’avvocato assistente legale dei deferiti, nelle sue conclusioni ha chiesto:per il sig. Federici Mirko, la sanzione della squalifica per una gara (pena patteggiata), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente deferimento sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, per aver disputato, benché squalificato, due gare ufficiali del Campionato Regionale di Calcio a Cinque; per il sig. Lepore Cosimo, la sanzione dell’inibizione per mesi uno (pena patteggiata), quale dirigente accompagnatore ufficiale della società Maleventum, in occasione delle medesime due gare; per la società Maleventum, un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e la sanzione integrativa dell’ammenda di euro 1.000,00 (pena patteggiata). Nel merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare nella seduta odierna, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato, sotto il profilo giuridico-sportivo. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T. prende atto dei patteggiamenti innanzi richiamati. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni, come patteggiate tra le parti (deferiti e Procura Federale): a carico del sig. Federici Mirko, la sanzione della squalifica per una giornata di gara; a carico del sig. Lepore Cosimo, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; a carico della società Maleventum, un punto di penalizzazione (da scontare nella corrente stagione sportiva), nonché l’ammenda di euro 1.000,00.
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