• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 47 del 5 Dicembre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 124. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FEDERICI MIRKO (ALL’EPOCA DEI
FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART.
1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ULTIMA PARTE ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LEPORE COSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI
DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6,
ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61,
COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, MALEVENTUM: ART. 4,
COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 47 del 5 Dicembre 201
Delibere della Commissione Disciplinare
N. 124. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FEDERICI MIRKO (ALL’EPOCA DEI
FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART.
1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ULTIMA PARTE ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LEPORE COSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI
DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6,
ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61,
COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, MALEVENTUM: ART. 4,
COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di
deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 8 agosto 2012, prot.
827/1569, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate;
tanto premesso
OSSERVA:
in via preliminare, deve essere richiamata l’ordinanza di questa C.D.T., relativa alla riunione del 21
ottobre 2013, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 24.10.2013, con la quale era stato
disposto il rinvio della decisione, per l’audizione delle parti. Alla riunione del 2.12.2013 sono
presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha
rappresentata in udienza, nonché l’assistente legale dei deferiti. Il Rappresentante della Procura
Federale, Sostituto Avv. Alfredo Sorbo, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24
C.G.S., dall’avvocato assistente legale dei deferiti, nelle sue conclusioni ha chiesto:per il sig.
Federici Mirko, la sanzione della squalifica per una gara (pena patteggiata), con decorrenza dalla
data di pubblicazione del presente deferimento sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, per
aver disputato, benché squalificato, due gare ufficiali del Campionato Regionale di Calcio a Cinque;
per il sig. Lepore Cosimo, la sanzione dell’inibizione per mesi uno (pena patteggiata), quale
dirigente accompagnatore ufficiale della società Maleventum, in occasione delle medesime due
gare; per la società Maleventum, un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente
stagione sportiva, e la sanzione integrativa dell’ammenda di euro 1.000,00 (pena patteggiata). Nel
merito, questa Commissione giudicante, riunitasi per deliberare nella seduta odierna, ha ritenuto
che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la
responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato, sotto il
profilo giuridico-sportivo. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T. prende atto dei
patteggiamenti innanzi richiamati. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni, come patteggiate tra le
parti (deferiti e Procura Federale): a carico del sig. Federici Mirko, la sanzione della squalifica per una giornata di gara; a carico del sig. Lepore Cosimo, la sanzione dell’inibizione per mesi uno; a carico della società Maleventum, un punto di penalizzazione (da scontare nella corrente stagione sportiva), nonché l’ammenda di euro 1.000,00.
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Delibere della Commissione Disciplinare
N. 124. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FEDERICI MIRKO (ALL’EPOCA DEI
FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART.
1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6, ULTIMA PARTE ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LEPORE COSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI
DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MALEVENTUM): ART. 1, COMMA 1, ART. 10, COMMA 6,
ED ART. 22, COMMI 6 ED 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61,
COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D, MALEVENTUM: ART. 4,
COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA"