COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI avverso perdita gara, ammenda € 300 per resp.oggettiva e inibizione al 26.6.2014 dir. ZAMAGNI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 13.11.2013 gara CALCIO A 5 RIMINI – ASS.CLUB CALCIO A 5 del 26.10.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 04.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI avverso perdita gara, ammenda € 300 per resp.oggettiva e inibizione al 26.6.2014 dir. ZAMAGNI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 13.11.2013 gara CALCIO A 5 RIMINI - ASS.CLUB CALCIO A 5 del 26.10.2013 L'A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che l'unico episodio di natura violenta sia stato posto in essere dal sig. Roncassaglia ai danni del sig. Zamagni, fatto che è stato innegabilmente stravolto dalla interpretazione dell'Organo Giudicante, in quanto non vi è stata alcuna rissa. "Nessuno degli atleti in campo, gli ulteriori componenti tesserati delle relative panchine, i dirigenti presenti delle due diverse società, nonché le altre persone del pubblico, ha partecipato, a nessun titolo, né attivamente, né passivamente, ai fatti rissosi di cui si legge nel provvedimento che oggi si impugna, che, lo si ricorda ancora una volta, ha interessato solo le persone dello Zamagni e del Roncassaglia. Nega che i predetti si scambiassero colpi e manate, in quanto lo Zamagni veniva letteralmente assalito alle spalle dall'aggressore Roncassaglia, finendo a rovinare contro il muro. Solo il celere nonché prodigioso intervento di alcuni compagni di squadra e del proprio mister riuscivano, con enorme fatica a far desistere il Roncassaglia dalla sua violenta ed indomita condotta". Ricorda che il sig. Zamagni, nonostante sia stato vittima di una brutale e violenta aggressione, con gravi conseguenze sul piano fisico, si è vista attribuire la beffa di una sospensione fino al 26.6.2014. Ritiene che appare opportuno attribuire una responsabilità oggettiva in capo all'Ass.Club Calcio a cinque che, con il comportamento del proprio tesserato, ha indotto gli arbitri a sospendere la gara. Chiede l'annullamento delle sanzioni reclamate e l'assegnazione della vittoria della gara in oggetto all'A.S.D. Calcio a Cinque Rimini o, in subordine, la ripetizione della gara, l'annullamento dell'ammenda e la riduzione della inibizione del sig. Zamagni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si evince che al 24° minuto d el secondo tempo : 1) uno spettatore, identificato poi per il dirigente dell'A.S.D. Calcio a Cinque Rimini, sig.. Zamagni Stefano, si sporgeva dalla recinzione con atteggiamento molto provocatorio nei confronti del calc. Roncassaglia dell'Ass.Club Calcio a Cinque in panchina; 2) il calc. Roncassaglia, attaccato alla recinzione delle tribune era arrivato a contatto, faccia contro faccia con il predetto dirigente, mentre era trattenuto da suoi compagni; 3) l'arbitro si avvicinava al calciatore che, con uno scatto rapidissimo scavalcava la recinzione e si avventava contro il dirigente, che intanto aveva raggiunto il sottopassaggio sotto le tribune, spingendolo contro il muro e, da quel momento vi era uno scambio reciproco di colpi violenti al corpo e sulla schiena; 4) una decina di sostenitori dell'A.S.D. Calcio a Cinque Rimini correva verso i due contendenti accerchiandoli e spingendo vigorosamente, strattonandolo, il calc. Roncassaglia; 5) contemporaneamente cinque calciatori di riserva dell'Ass.Calcio a Cinque, lasciato il campo, correvano verso il groviglio formatosi fra i due ed i sostenitori locali; 6) l'arbitro udiva grida e urla e vedeva alcuni dei sostenitori locali che si spintonavano con i 5 predetti giocatori ospiti; 7) l'addetto alla forza pubblica sostitutiva ed i due capitani delle squadre si adoperavano fattivamente per cercare di separare i contendenti, senza riuscirvi, ed anzi, il dirigente ed il calciatore, pur trattenuti, si dimenavano con forza per potersi liberare per cercare ancora il contatto fisico; 8) trascorrevano più di 5 minuti senza che venisse riportato l'ordine, nonostante i ripetuti richiami dell'arbitro che, constatata l'impossibilità di riprendere la gara, ne decretava la definitiva sospensione; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell'A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI, confermando a carico dell'A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI la perdita della gara per 0 - 6 e l'ammenda di e 300 nonché a carico del dir. ZAMAGNI STEFANO la inibizione sino al 26.6.2014. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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