COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL MASSAGGIATORE LUGLIO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 LND DEL 14.11.2013 (Gara: ATLETICO MARANOLA . SPORTING CALCIO VODICE del 10.11.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO MARANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL MASSAGGIATORE LUGLIO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 92 LND DEL 14.11.2013 (Gara: ATLETICO MARANOLA . SPORTING CALCIO VODICE del 10.11.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica fino al 30.4.2014 a carico del massaggiatore LUGLIO GIOVANNI. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it