COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMULEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIAMPINI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 38 SGS DEL 14.11.2013 (Gara: ROMULEA – PALESTRINA ITOP del 14.11.2013 – Campionato Allievi Reg. Ecc.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMULEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CIAMPINI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 38 SGS DEL 14.11.2013 (Gara: ROMULEA – PALESTRINA ITOP del 14.11.2013 – Campionato Allievi Reg. Ecc.) La Commissione Disciplinare Territoriale. Visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: Dal referto di gara ,emerge che al 18’del secondo tempo, il calciatore della Società istante, Ciampini Fabio, a gioco in svolgimento dalla parte opposta da dove si verificava il fatto, disinteressandosi del pallone ,colpiva con un pugno al volto un avversario, procurandogli rossore e dolore, tanto da essere sostituito. La Società, nell’articolare il ricorso, che ribadiva in sede di sua audizione, escludeva che il suo tesserato avesse colpito con un pugno al viso l’avversario, ma anzi, contrariamente , a dir proprio, era stato lui a subire tale azione dal giocatore del Palestrina che per altro avrebbe simulato l’occorso. Pertanto la ricorrente, nelle sue conclusioni chiedeva l’annullamento del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di primo grado presso il Comitato Regionale Lazio, nei confronti del giocatore Ciampini Fabio e comunque in subordine, la riduzione della squalifica inflittagli. Il ricorso può essere parzialmente accolto. In merito, si ritiene, che in detti contesti agonistici, in cui interferisce sicuramente l’eccessiva emotività dei soggetti in campo, questi fatti possono probabilmente verificarsi, e ciò è derivabile anche da reazioni sproporzionate dovute a latenti diverbi di gioco, messi in essere da calciatori, per di più giovanissimi. Tra l’altro, nella presente fattispecie, questa situazione può essere attendibile, considerata,in generale, la dinamica degli stessi accadimenti, rispetto alla fase propria di gioco, Ciò comunque non deve implicare assolutamente, una scusante per il gesto messo in essere dal Ciampini , che è sicuramente censurabile proprio perché violento e antisportivo. Pertanto questa Commissione sull’esposte considerazioni, reputa di adeguare meglio la sanzione inflitta nel giudizio di prima istanza, onde renderla più equa alla reale portata dei fatti, Tanto premesso; DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore CIAMPINI FABIO a 3 gare effettive, così come anticipato nel C.U. N. 102 del 29.11.2013. La tassa reclamo va restituita.
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