COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANZIOLAVINIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MASSARELLI FILIPPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 34 SGS DEL 30.10.2013 (Gara: LODIGIANI – ANZIOLAVINIO del 26.10.2013 – Campionato Allievi Reg. Ecc. Fascia B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 108/CDT del 06/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANZIOLAVINIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 15.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MASSARELLI FILIPPO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 34 SGS
DEL 30.10.2013
(Gara: LODIGIANI - ANZIOLAVINIO del 26.10.2013 – Campionato Allievi Reg. Ecc. Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe e esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società ANZIOLAVINIO, a sostegno della invocata riduzione della squalifica a carico del
calciatore MASSARELLI FILIPPO, fa presente che il gesto dello stesso, seppur deprecabile, nei
confronti di un avversario che colpiva al fianco, ed aver tentato successivamente di impedire
all’arbitro, tenendogli la mano, per evitare di mostrargli il cartellino rosso, è sicuramente un
atteggiamento da stigmatizzare, ma non tale da essere sanzionato con una squalifica di così
lunga durata.
Questa Commissione ha valutato nel complesso i comportamenti del MASSARELLI ed è
d’accordo con la reclamante. Effettivamente si ritiene che la sanzione inflitta al calciatore
MASSARELLI FILIPPO, possa essere lievemente ridimensionata, tenuto conto degli abituali
parametri adottati da questa Commissione per casi simili e che quindi la sanzione possa essere
rivisitata.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore MASSARELLI FILIPPO al
30.11.2013, così come anticipato nel C.U. N. 102 del 29.11.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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