COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 05.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SS MARTIRI Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 10.11.2013 tra San Giorgio / SS Martiri C.U. n. 22 della delegazione di Legnano datato 14.11.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 05.12.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SS MARTIRI Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 10.11.2013 tra San Giorgio / SS Martiri C.U. n. 22 della delegazione di Legnano datato 14.11.2013 La società SS MARTIRI ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica dell’allenatore CAPRERA Fabrizio fino al 19.02.2014, del giocatore DEDA Andrea fino al 31.03.2014, del giocatore CALI Andrea fino al 31.12.2014 e ha squalificato il massaggiatore PICI Alban fino al 11.12.2013, lamentando che le sanzione sarebbero eccessive rispetto ai fatti così come accaduti. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva : dal rapporto di gara – fonte primaria e privilegiata di prova – si evince che il sig. CAPRERA Fabrizio e il sig. DEDA Andrea hanno rivolto al direttore di gara delle espressioni e frasi oltraggiose nonché offensive, senza mantenere un comportamento violento ovvero aggressivo. Diversa la posizione di CALI Andrea, il quale strattonava invece l’arbitro prendendolo per la maglia, si appoggiava a lui in segno di sfida rivolgendo allo stesso espressioni gravemente offensive. Quanto invece al reclamo presentato per ottenere la revisione della sanzione comminata al sig. PICI Alban, tale impugnazione è da ritenersi inammissibile in quanto la squalifica non supera la durata di un mese (ex art. 45 comma 3 lett.b) Dall’analisi dei fatti accaduti e come descritti dal direttore di gara nel supplemento di rapporto, questa Commissione ritiene di dover sanzionare i comportamenti mantenuti dai suddetti tesserati, sia pur lievemente mitigando le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La sanzione di CAPRERA Fabrizio fino a tutto il 14.12.2013; la squalifica di DEDA Andrea per cinque giornate e la squalifica nei confronti di CALI Andrea fino a tutto il 31.03.2014. Dispone l’accredito della relativa tassa se già versata.
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