COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 Del 05.12.2013 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 16/11/2013 SAN VITTORINO CALCIO – SANT ELENA SANNITA
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 49
Del 05.12.2013
Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 16/11/2013 SAN VITTORINO CALCIO - SANT ELENA SANNITA
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 21/11/2013;
rilevato preliminarmente che:
la società Sant Elena Sannita ha fatto pervenire il reclamo nei modi e nei termini di cui alla
normativa federale vigente;
la società San Vittorino Calcio non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito;
letto il reclamo rileva che la società Sant Elena chiede l’applicazione ai danni della società San
Vittorino Calcio della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6
per aver riportato in distinta n. 13 calciatori infrangendo la Regola n. 3 del Regolamento del Calcio a
5 che prevede un numero massimo di 12 calciatori da riportare in distinta; questa irregolarità
avrebbe di fatto alterato il rapporto di forza tra le due squadre in campo ampliando la possibilità di
scelta su più di sette calciatori di riserva. A supporto della propria tesi allega al reclamo la distinta di
gara della società avversaria riportante quattordici calciatori, di cui uno depennato, per un totale di
tredici calciatori partecipanti all’incontro.
Osserva questo GST. Ai sensi dell’art. 35 CGS, il referto arbitrale e gli eventuali supplementi fanno
piena prova in questo grado di giudizio. La distinta della società San Vittorino Calcio allegata al
referto di gara riporta quattordici calciatori; tra questi, quattro calciatori sono stati depennati. Sentito
l’arbitro a chiarimenti ed acquisito agli atti il relativo supplemento di rapporto, questo GST rileva che
il dirigente accompagnatore della società San Vittorino Calcio ha comunicato all’arbitro che quattro
calciatori riportati in distinta non si erano presentati, chiedendo di cancellarne il nominativo dalle
distinte consegnate. I quattro calciatori depennati erano il n. 2 Di Matteo Giovanni, il n. 5 Massucci
Giacinto, il n. 7 Mazzocco Paolo e Faccenda Donato, calciatore questo riportato senza numero di
maglia. Afferma sempre l’arbitro di essere certo di aver riconosciuto solo dieci calciatori della società
San Vittorino Calcio e che solo questi dieci calciatori hanno effettivamente preso parte alla gara in
epigrafe. Per quanto riguarda la difformità tra la distinta della società San Vittorino Calcio in
possesso della reclamante e quella allegata al referto (un solo calciatore depennato contro quattro
cancellati) l’arbitro afferma che prima dell’inizio della gara, nell’uscire dallo spogliatoio della società
SAN VITTORINO CALCIO veniva colpito da “una cascata di acqua”, caduta dalla grondaia, che
bagnava le distinte ed i documenti della medesima società; così aveva consegnato alla società Sant
Elena Sannita l’ultima distinta, quella meno bagnata, senza aver verificato (per il buio e la pioggia)
se anche su di essa vi fossero riportate le cancellazioni di cui sopra.
Per tutti questi motivi
D E C I D E
1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Sant Elena Sannita
2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il risultato:
San Vittorino Calcio – Sant Elena Sannita 7 - 7.
La tassa reclamo non versata dovrà essere addebitata sul conto della società reclamante.