COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 26 del 05.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare gara del 24/11/2013 MERANO MERAN CALCIO – ST.PAULS – a scioglimento della riserva di cui al C.U.n.25 del 28.11.2013;

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale – N° 26 del 05.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare gara del 24/11/2013 MERANO MERAN CALCIO - ST.PAULS - a scioglimento della riserva di cui al C.U.n.25 del 28.11.2013; - esaminato il reclamo proposto dal F.C.MERANO MERAN CALCIO,nella per- sona del presidente sig.CASER Roberto, con il quale chiede la ripetizione della gara per avere l'arbitro, in estrema sintesi, impiegato troppo tempo per convalidare una rete della squadra avversaria, che in precedenza, pressato dai calciatori, aveva prima concesso e poi annullato; - tenuto conto che alla documentazione originale rimessa al Giudice Sportivo non è stata allegata l'attestazione dell'invio del ricorso alla società controparte (art.46/5 C.G.S.) e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità dell'atto stesso. In merito vi è anche da dire che, pure in assenza del suddetto errore formale, il proposto gravame nei suoi aspetti di merito, sarebbe stato comunque rigettato in quanto, a norma dell'art.29/3 C.G.S., i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Tale regola sancisce anche che le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco, incluso se una rete è stata segnata o no, sono inappellabili e che il direttore di gara può cambiare la sua decisione se si rende conto che la stessa è errata, sempre che il gioco non sia stato ripreso o la gara non sia terminata; - visti infine gli atti ufficiali (rapporto di gara e supplementi),che ai sensi dell'art.35/1.1 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, dai quali si rileva che l'arbitro nella circostanza ha deciso in autonomia; che la ritardata ripresa del gioco è stata determinata dai tesserati di entrambe le società i quali, in alternativa,hanno posto in essere un comportamento ostruzionistico e di proteste;che i sostenitori della squadra di casa,verso la fine del secondo tempo e al termine della gara,hanno rivolto all'arbitro vari pesanti insulti e di- verse espressioni offensive; che il calciatore del MERANO LLESHAJ Franc, identificato tramite il dirigente accompagnatore,a fine gara, ha profferito all'indirizzo del direttore di gara offese e minacce varie, delibera - di dichiarare il ricorso inammissibile,con addebito alla società reclamante della relativa tassa di euro 78,00; - di convalidare il risultato finale conseguito sul campo di 1-2 a favore del ST.PAULS; - di comminare: . una ammenda di euro 150,00 alla società ST.PAULS a titolo di responsabilità oggettiva relativa al comportamento complessivo dei suoi tesserati - art.18/1 lettera b) in relazione all'art.4/2 CGS; . una ammenda di euro 250,00 alla società F.C. MERANO MERAN CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva in relazione al comportamento complessivo dei suoi tesserati e dei suoi sostenitori - art.18/1 lettera b) in relazione all'art.4/2 e 3 CGS; - al calciatore LLESHAJ Franc la squalifica per due giornate di gara ai sensi dell'art.19/4 lettera a) CGS.
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