COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 45 del 05.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 06) RECLAMO AVVERSO DELIBERA DEL G.S. DI CUI AL C.U. N° 38 DD. 28/11/2013 GARA DEL 18/11/2013 DELLA SOCIETÀ US FORNACE – CALCIO A CINQUE.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 45 del 05.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
06) RECLAMO AVVERSO DELIBERA DEL G.S. DI CUI AL C.U. N° 38 DD. 28/11/2013 GARA DEL 18/11/2013 DELLA SOCIETÀ
US FORNACE – CALCIO A CINQUE.
La società ha proposto ricorso avverso i provvedimenti del Giudice sportivo pubblicati sui C.C.U.U. 37 – 38 relativi
alla gara del 18/11/2013 tra ASD Futsal Pinè vs U.S. Fornace (Coppa Provincia calcio a 5 Serie D).
La ricorrente, contesta in particolare il contenuto del referto arbitrale che però ai sensi del comma 1, art. 35 del
C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento delle gare. Alla luce di tale
norma la Commissione disciplinare territoriale, conferma le sanzioni del Giudice sportivo, salvo quella del giocatore
LOVISOLO Augusto che viene ridotta in via equitativa in n. 2 giornate di squalifica.
Si ordina la restituzione della tassa reclamo.
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