COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 24/11/2013 NIZZA MILLEFONTI – POLISPORTIVA RIVER MOSSO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 24/11/2013 NIZZA MILLEFONTI - POLISPORTIVA RIVER MOSSO La società ASD NIZZA MILLEFONTI al preannuncio di cui al C.U. nº34 ha fatto seguire rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe adducendo la posizione irregolare di due calciatori della società RIVER MOSSO non aventi titolo a parteciparvi in quanto squalificati. Questo Organo giudicante sospende ogni decisione in merito in attesa di riscontri certi circa l'irregolarità denunciata. Poichè tuttavia il gravame non investe lo svolgimento vero e proprio della gara si prende in esame quanto avvenuto nel corso della stessa che non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro. Dall'esame del referto si evince che al 27º minuto del primo tempo veniva espulso il giocatore NARGI NICOLA (Nizza Millefonti), presente in panchina come riserva, per offese all'arbitro seguite da gravi e ripetute minacce accompagnate da atteggiamenti aggressivi ed intimidatori. Durante la fase di recupero del primo tempo veniva espulso il giocatore STIVALA MASSIMILIANO (Nizza Millefonti) per aver colpito con violenza un avversario, a pallone lontano, e successivamente aver offeso e minacciato il direttore di gara. Al termine del primo tempo, durante il lungo percorso che collega il terreno di gioco con la zona spogliatoi, veniva altresì espulso il capitano della stessa società MAMMOLA ROBERTO per doppia ammonizione, a cui lo stesso faceva seguire una reazione scomposta nei confronti dell'arbitro afferrandolo per un braccio, onde impedirgli l'estrazione del cartellino rosso, e rivolgendogli minacce. Nel corso dello stesso tragitto l'arbitro veniva affrontato da NARGI NICOLA, precedentemente espulso, che rinnovava le offese e minacce cercando di trattenerlo mentre si avviava celermente, aiutato da un dirigente della società, verso gli spogliatoi. Nel contempo lo colpiva con un violento calcio al ginocchio sinistro procurandogli forte dolore e perdita dell'equilibrio. L'arbitro evitava la caduta a terra in quanto riusciva con prontezza ad afferrarsi alla rete di recinzione e così raggiungere seppur dolorante il proprio spogliatoio. Qui giunto riteneva non sussistessero più le condizioni psicofisiche per portare a termine la gara, sia per il persistente dolore al ginocchio che limitava la sua condizione fisica e sia per le reiterate minacce ricevute per cui non erano più garantite le indispensabili condizioni di sicurezza per proseguire l'incontro con la necessaria serenità ed indipendenza di giudizio. Convocava quindi nello spogliatoio i dirigenti di entrambe le squadre comunicando loro la sua decisione, che questo G.S. ritiene pienamente adeguata alla gravità di quanto accaduto, e abbandonava l'impianto sportivo senza ulteriori problematiche. La mancata conclusione dell'incontro deve quindi addebitarsi alla società NIZZA MILLEFONTI responsabile del comportamento gravemente minaccioso, in un caso particolarmente violento, posto in essere dai propri tesserati. Atteso quanto dettagliato in premessa ed in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S., SI DELIBERA - di assegnare gara persa alla società NIZZA MILLEFONTI disponendone l'omologazione con il seguente risultato: NIZZA MILLEFONTI - RIVER MOSSO 0-3 - di non assumere alcuna decisione in ordine al reclamo avanzato dalla società NIZZA MILLEFONTI in attesa di ulteriori accertamenti. - i provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati della società NIZZA MILLEFONTI sono già stati assunti con il C.U. nº 35 del 28/11/2013.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it