COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società U.S.D. ALPIGNANO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato OSEYE DAVID di cui al comunicato n. 35 del 28/11/2013 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara ARONA – ALPIGNANO del 24/11/2013 – Categoria Giovanissimi Regionali 2° fase Fascia B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Ricorso proposto dalla Società U.S.D. ALPIGNANO avverso il provvedimento adottato dal
Giudice Sportivo nei confronti del tesserato OSEYE DAVID di cui al comunicato n. 35 del
28/11/2013 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara ARONA – ALPIGNANO del
24/11/2013 – Categoria Giovanissimi Regionali 2° fase Fascia B
Con ricorso tempestivamente presentato, la Società U.S.D. ALPIGNANO ha proposto reclamo
avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in
oggetto, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per quattro gare a carico del
giocatore OSEYE DAVID, perché dopo essere stato espulso per aver colpito con una testata al
volto un giocatore avversario, alla notifica del provvedimento insultava l’arbitro ritardando l’uscita dal
campo.
La ricorrente lamenta, se pur in modo non chiarissimo, l’entità della sanzione inflitta al proprio
tesserato, in considerazione del fatto che l’arbitro avrebbe estratto dapprima il cartellino giallo e
subito dopo il rosso. Non si sarebbe, pertanto, trattato di un’espulsione direttamente collegata al
gesto violento del giocatore ma dovuta alla seconda ammonizione.
In realtà dall’esame del referto arbitrale, che come è noto costituisce fonte di prova privilegiata nella
Giustizia sportiva, emerge in modo preciso e circostanziato come l’espulsione dell’Oseye sia
conseguita ad un rosso diretto e non ad una doppia ammonizione. Ne consegue che le quattro
giornate di squalifica sono state comminate per la condotta violenta nei confronti dell’avversario e
per il comportamento ingiurioso verso il direttore di gara.
Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene corretta la quantificazione della sanzione
operata dal Giudice Sportivo e, pertanto
r i g e t t a
il ricorso proposto dalla U.S.D. ALPIGNANO, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non
risulta versata.
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