COMITATO REGIONALE PIEMONTE COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 24/11/2013 TORNACO CALCIO 2010 – NORRIS CALCIO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 05.12.2013
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 24/11/2013 TORNACO CALCIO 2010 - NORRIS CALCIO
La società ASD TORNACO CALCIO, con raccomandata spedita il 26/11/2013, ha inteso proporre
rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe.
La reclamante si duole che la controparte USD NORRIS CALCIO, in tale occasione, abbia schierato
in campo con la maglia nº8 il calciatore ARDISSONE FEDERICO non avente titolo in quanto
squalificato per UNA gara per recidività in ammonizione come da C.U. nº34 del 21/11/2013.
Per tale infrazione viene richiesta ai danni della consorella la punizione sportiva della perdita della
gara.
La società NORRIS CALCIO, avuto notizia di quanto sopra al termine della suddetta gara,ha
trasmesso a questo G.S. in pari data una lunga ed articolata lettera, impropriamente definita
"ricorso avverso la squalifica" del giocatore ARDISSONE FEDERICO.
In essa, in sostanza, la società rivendica la propria assoluta buona fede in ordine a quanto accaduto
ammettendo di aver controllato con "superficialità" il C.U. nº34, nel quale erano riportati i
provvedimenti disciplinari relativi alla gara NORRIS - CAVAGLIA del 17/11, soffermandosi
unicamente sulla squalifica irrogata ad un proprio tesserato, peraltro a suo parere non il vero
colpevole, per fatti avvenuti dopo la conclusione della gara, senza procedere ad un accurata lettura
dell'intero comunicato, nella certezza di non aver tesserati sanzionabili.
Sostiene la società Norris che l'infrazione che ha fatto scattare la quarta ammonizione e quindi la
squalifica a carico dell'Ardissone era da attribuirsi ad altro giocatore e ad una erronea trascrizione
arbitrale. La società Norris ribadisce ancora una volta la propria "buona fede sportiva" e chiede che
non vengano presi provvedimenti sanzionatori nei propri confronti ripristinando i provvedimenti
assunti nella loro effettiva realtà.
Questo Organo giudicante non pone assolutamente in dubbio la buona fede della società Norris,
ma questa non esime la società stessa dalle proprie responsabilità nè questo G.S. dall'assumere i
provvedimenti che il C.G.S. impone.
Talvolta si verificano casi del genere ma è sufficiente una immediata e semplice comunicazione,
anche solo telefonica, all'atto della pubblicazione del C.U. e gli Organi preposti contattano l'arbitro
per avere chiarimenti in ordine ai provvedimenti contestati fornendo in tempi rapidi una risposta sia
in caso positivo che negativo degli accertamenti esperiti.
Per scrupolo questo G.S., nell'esaminare il reclamo e le giustificazioni della controparte, ha
provveduto a sentire l'arbitro della gara Norris - Cavaglià, il quale ha confermato in toto i
provvedimenti disciplinari assunti con particolare riferimento all'ammonizione a carico del giocatore
ARDISSONE FEDERICO (in campo con il nº8) riportata sull'apposito modulo rilasciato in copia alla
società Norris,asserisce l'arbitro, inserendolo nel raccoglitore contenente i documenti di
identificazione riconsegnato al termine della gara.
Atteso quanto dettagliato in premessa, il reclamo presentato dalla società TORNACO CALCIO deve
ritenersi pienamente fondato, essendo accertatala partecipazione alla gara, oggetto del gravame,
del giocatore ARDISSONE FEDERICO presente in distinta con il nº8 e squalificato per UNA gara
con il C.U. nº34 del 21/11/2013, non potendosi conferire pregio alcuno alle giustificazioni addotte
dalla controparte.Pertanto SI DELIBERA
- di accogliere il reclamo presentato dalla società TORNACO CALCIO assegnando gara persa alla
società NORRIS con il seguente risultatoTORNACO CALCIO - NORRIS CALCIO 3-0
- di comminare alla società NORRIS CALCIO l'ammenda di euro 150,00
- di squalificare per UNA ULTERIORE GARA il giocatore ARDISSONE FEDERICO
- di nulla disporre circa la tassa reclamo, peraltro non versata, in ragione dell'accoglimento dello
stesso.
- quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº35 del 28/11/2013.
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