COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 24/A A.S.D. Pol. Aci Bonaccorsi (CT) avverso squalifica dei calciatori Romeo Salvatore (fino al 30/06/2014), Castro Giovanni (fino al 30/04/2014), Ajello Orazio (sei gare) – gara 1^ categoria gir. E) A.S.D. Pol. Aci Bonaccorsi /A.S.D. Aci S.Antonio del 03/11/2013 – Comunicato Ufficiale 169 del 07/11/2013
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 24/A
A.S.D. Pol. Aci Bonaccorsi (CT) avverso squalifica dei calciatori Romeo Salvatore (fino al 30/06/2014), Castro Giovanni (fino al 30/04/2014), Ajello Orazio (sei gare) – gara 1^ categoria gir. E) A.S.D. Pol. Aci Bonaccorsi /A.S.D. Aci S.Antonio del 03/11/2013 – Comunicato Ufficiale 169 del 07/11/2013 A.S.D. Pol. Aci Bonaccorsi ricorre avverso le sopra evidenziate sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale ritenendole spropositate in relazione ai fatti realmente accaduti. Espone la appellante la propria versione riduttiva dei fatti contestati e sostiene:
1) che il calciatore Romeo Salvatore “ha solo protestato e proferito qualche frase offensiva ai danni del direttore di gara ma non voleva certo sputare allo stesso”, non avendolo fatto;
2) che il calciatore Castro Giovanni “ha certamente protestato con vigore ed ha proferito frasi offensive e minacciose e non voleva raggiungere ed aggredire l’arbitro anche grazie al fattivo operato del capitano della squadra”;
3) che infine il calciatore Aiello Orazio “ha proferito frasi offensive ma mai minacciose nei confronti dell’arbitro”.
Alla luce di quanto sopra l’appellante chiede una revisione delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale.
Tali conclusioni l'appellante ha reiterato in sede di audizione dibattimentale.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia che il rapporto del direttore di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a norma dell’art.35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S.
Nel referto è data leggere una circostanziata versione dei fatti per la quale:
1) Il calciatore Castro Giovanni all'atto dell'espulsione si rivolgeva all'arbitro proferendo frasi ingiuriose e minacciose, tentando di scagliarvisi contro pur se trattenuto dal capitano della squadra. Lo stesso a fine gara rientrava in campo per reiterare insulti e minacce all'indirizzo del direttore di gara;
2) il calciatore Aiello Orazio, prima del rientro negli spogliatoi, rivolgeva all’arbitro frasi ingiuriose e gravemente minacciose, venendo quindi allontanato dalle Forze dell’ordine;
3) il calciatore Romeo Salvatore, prima del rientro negli spogliatoi, tentava di scagliarsi contro l’arbitro stesso urlando frasi ingiuriose e attingendolo con uno sputo, senza colpirlo, venendo quindi allontanato anch'egli dalle Forze dell’ordine.
Avuto riguardo ai comportamenti sopra descritti può rilevarsi che le considerazioni difensive descritte trovano solo parziale riscontro negli atti di gara. E se i comportamenti in questione non hanno assunto più grave significato lo si deve al fattivo comportamento del capitano della squadra ed al doveroso intervento delle Forze dell'ordine presenti. Tuttavia, l'esame dei fatti conduce ad una revisione delle sanzioni, come in dispositivo, onde assicurare maggiore aderenza rispetto alla portata degli accadimenti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi: a tutto il 31/03/2014 la sanzione a carico del sig. Salvatore Romeo ed a tutto il 31/01/2014 la sanzione a carico del Sig. Castro Giovanni. Dispone infine contenersi in 4 gare la sanzione a carico del calciatore sig. Aiello Orazio.
Senza addebito della tassa reclamo.
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