COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 129/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sciacca Sig. Milanese Ettore (Presidente all’epoca dei fatti) N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 129/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sciacca Sig. Milanese Ettore (Presidente all’epoca dei fatti) N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 07/10/2013 prot. 11.395 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando i certificati medici relativi ai calciatori Bitetto Giuseppe, Chiara Antonino, Liotta salvatore, Roberto Walter, tutti emessi in data 03/01/2013 e pertanto con notevole ritardo in relazione all’inizio del campionato di competenza. Regolare è invece da ritenersi la posizione del calciatore Bentivegna Vincenzo il cui certificato medico è stato emesso l’08/09/2012. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Bentivegna Vincenzo e applica: l’ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. Sciacca; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Milanese Ettore (sanzione da scontarsi a decorrere dal 01/07/2015 per la precedente inibizione a carico del soggetto deferito); l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bitetto Giuseppe, Buondonno Alessio, Campanella Antonino, Chiara Antonino, Liotta Salvatore, Roberto Walter, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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