• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 131/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Troina
Sig. Spitaleri Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti)
N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 131/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Troina
Sig. Spitaleri Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti)
N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 07/10/2013 prot. 11.397 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’ammenda di € 200,00 alla società A.S.D. Troina;
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Spitaleri Giuseppe;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Faro Luigi Daniel, Impellizzeri Giovanni, Lepiscopo Alessio, Testa Giuseppe, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 131/B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Troina
Sig. Spitaleri Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti)
N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2012/2013.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"