COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 32/A A.S.D. Pro Villabate Calcio (PA) avverso squalifica fino al 28/02/2014 calciatore Calì Danilo, squalifica per sei gare calciatore Fontana Salvatore, squalifica per cinque gare calciatore Barone Carmelo, squalifica per tre gare calciatore Zito Ciro – Gara Campionato All. Regionali gir. “B” Don Carlo Lauri Misilmeri/Pro Villabate Calcio del 16/11/2013 – C.U. n.198/SGS 42 del 21/11/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 32/A A.S.D. Pro Villabate Calcio (PA) avverso squalifica fino al 28/02/2014 calciatore Calì Danilo, squalifica per sei gare calciatore Fontana Salvatore, squalifica per cinque gare calciatore Barone Carmelo, squalifica per tre gare calciatore Zito Ciro - Gara Campionato All. Regionali gir. “B” Don Carlo Lauri Misilmeri/Pro Villabate Calcio del 16/11/2013 – C.U. n.198/SGS 42 del 21/11/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società Pro Villabate Calcio ha impugnato le decisioni assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate. In particolare la società, pur ammettendo i fatti, ritiene che le sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure siano sproporzionate per cui chiede che le stesse vengano ridotte in termini più equi. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che al 17° del 2° tempo il calciatore Zito Ciro veniva espulso per avere colpito un giocatore avversario con un pugno allo stomaco. Sempre da tale rapporto risulta che al termine della gara il calciatore Calì Danilo spingeva violentemente il direttore di gara ed una volta allontanato reiterava il proprio intendimento senza per altro riuscirvi. Inoltre i calciatori Barone Carmelo e Fontana Salvatore, sempre al termine della gara, assumevano un comportamento ingiurioso, minaccioso ed aggressivo nei confronti del direttore di gara. Da quanto sopra esposto le squalifiche a carico dei calciatori Calì Danilo e Zito Ciro non appaiono suscettibili di alcuna riduzione in quanto congrue in relazione a quanto dagli stessi posto in essere. Di contro il reclamo de quo può trovare accoglimento limitatamente alla posizione dei calciatori Barone Carmelo e Fontana Salvatore per i quali le sanzioni devono essere rideterminate in termini più equi in relazione ai comportamenti loro addebitati P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Barone Carmelo ed in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Fontana Salvatore, confermandosi nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale in ordine a quanto denunciato dall’arbitro nel proprio rapporto di gara e relativo al comportamento del calciatore Zito Ciro per quanto dallo stesso “postato” sul profilo Facebook dell’arbitro. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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