COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 37/A A.S.D. Monreale Calcio (PA) avverso declaratoria perdita gara – Gara Campionato Allievi Regionali Gir. “B” Monreale Calcio/Mussomeli del 09/11/2013 – C.U. n.198/sgs42 del 21/11/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 37/A A.S.D. Monreale Calcio (PA) avverso declaratoria perdita gara - Gara Campionato Allievi Regionali Gir. “B” Monreale Calcio/Mussomeli del 09/11/2013 – C.U. n.198/sgs42 del 21/11/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società A.S.D. Monreale Calcio ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In particolare la società sostiene che il Giudice di primo grado una volta dichiarato inammissibile il reclamo dell’A.S.D. Mussomeli non poteva esaminare il merito della questione così come dallo stesso fatto per cui chiede che venga revocata la decisione che gli ha inflitto la perdita della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione è infondato. E’ pacifico che il calciatore Nicolosi Alessio, nato l’11.01.2000 non aveva titolo a partecipare alla gara in questione in quanto non risulta avere compiuto il quattordicesimo anno di età ( età minima prevista per la partecipazione al campionato allievi) e ciò in palese violazione dell’art. 23 comma 1 lett. d) del Regolamento del S.G.S. Conseguentemente in applicazione dell’art. 17 comma 5 lett. a) C.G.S. va applicata la sanzione della perdita della gara alla società che vi fa partecipare un calciatore che non abbia titolo a parteciparvi. Detto procedimento, a mente del successivo art. 29 comma 8 del C.G.S., può instaurarsi sia d’ufficio sia su reclamo. Quindi indipendentemente dalla presentazione del reclamo da parte del Mussomeli il Giudice Territoriale ha fatto corretto uso dei poteri a lui derivanti dal codice di giustizia sportiva in quanto l’irregolare partecipazione del calciatore Nicolosi Alessio risulta dai documenti ufficiali di gara quale la distinta sottoscritta dal dirigente accompagnatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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