COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 39/A Futsal Peloro Messina (Me) avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Salvatore Giordano – Gara Campionato Calcio a 5 C1 Gir. “A” Futsal Peloro Me/Juventus C.G. Scirea del 16/11/2013 – C.U. n.195/C5 33 del 20/11/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 39/A Futsal Peloro Messina (Me) avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Salvatore Giordano - Gara Campionato Calcio a 5 C1 Gir. “A” Futsal Peloro Me/Juventus C.G. Scirea del 16/11/2013 – C.U. n.195/C5 33 del 20/11/2013. Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società Futsal Peloro Messina ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata. In particolare la società, pur ammettendo i fatti, ritiene che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure sia sproporzionata per cui chiede che la stessa venga rideterminata in termini più equi. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere con chiarezza che al 18’ del 2° tempo il calciatore Salvatore Giordano, dopo essere stato ammonito dall’arbitro per proteste, afferrava il braccio e la mano di quest’ultimo piegandogli il cartellino giallo che subito dopo buttava a terra. Inoltre lo stesso calciatore nel continuare a protestare strattonava a più riprese il direttore di gara. Da quanto sopra esposto non appare suscettibile di alcuna riduzione la sanzione così come inflitta dal giudice di primo grado in quanto la stessa è stata irrogata nel minimo edittale previsto dall’art. 19 comma 4 lett.d). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it