COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 40/A F.C.D. Citta’ di Castellana (PA) , avverso squalifica 3 gare calciatore Pace Giuseppe – Gara 1^ categoria girone H Città di Castellana / Real Suttano del 24/11/2013 – C.U. N° 210 del 27/11/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 40/A
F.C.D. Citta' di Castellana (PA) , avverso squalifica 3 gare calciatore Pace Giuseppe – Gara 1^ categoria girone H Città di Castellana / Real Suttano del 24/11/2013 – C.U. N° 210 del 27/11/2013. La F.C.D. Città di Castellana propone appello avverso la superiore decisione, assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che il fatto accaduto, “senz'altro da qualificare come ingiurioso”, è avvenuto in unico ed isolato contesto, talché sarebbe praticabile una riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue.
Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.
In tale rapporto è dato leggere del comportamento assunto dal calciatore Pace Giuseppe, che all'atto dell'espulsione si rendeva autore di un isolata minaccia all'indirizzo dell'arbitro.
La sanzione disposta dal Giudice di primo esame appare pertanto rivedibile nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone contenersi in due gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Pace Giuseppe.
Senza addebito della tassa reclamo.
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