COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 137/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PATURZO ANIELLO (Presidente della A.S.D. Cianciana 2000 ora F.C. Ribera) A.S.D. CIANCIANA 2000 ora F.C. RIBERA

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 221 del 03.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 137/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PATURZO ANIELLO (Presidente della A.S.D. Cianciana 2000 ora F.C. Ribera) A.S.D. CIANCIANA 2000 ora F.C. RIBERA La Procura Federale, con nota 327pf12-13/GS/reg del 2 ottobre 2013 ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: 1) della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S, in riferimento all'art. 44 del regolamento L.N.D. (violazione a carico del Presidente); 2) della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta derivante dalla violazione ascritta al predetto tesserato, a carico della Società. Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e/o documenti a discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al tesserato la sanzione dell'inibizione per mesi uno ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 700,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge che la Società deferita nel foglio censimento riguardante la domanda di iscrizione al campionato per la stagione sportiva 2012 – 2013 non ha indicato alcun tecnico abilitato ed ancora che in occasione della gara di campionato regionale di Promozione 2012/2013 Cianciana 2000/Città di Carini del 14 ottobre 2012 non indicava in distinta alcun allenatore, con ciò contravvenendo all'obbligo previsto dall'allora art. 40 del regolamento L.N.D., oggi art. 44. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Paturzo Aniello, presidente della A.S.D. Cianciana 2000 ora F.C. Ribera la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla predetta Società, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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