COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’U.S.D. Monterotondo Marittimo avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha accolto il reclamo proposto dall’A.S.D. Lorenzana Crespina relativo all’esito della gara, valida per il Campionato di I Ctg. Lorenzana Crespina / Monterotondo Marittimo, disputata il 6.10.2013. (C.U. n. 22 del 7.11.2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dall’U.S.D. Monterotondo Marittimo avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha accolto il reclamo proposto dall’A.S.D. Lorenzana Crespina relativo all’esito della gara, valida per il Campionato di I Ctg. Lorenzana Crespina / Monterotondo Marittimo, disputata il 6.10.2013. (C.U. n. 22 del 7.11.2013).
Il reclamo, in data 8.10.2013, con il quale l’ A.S.D. Lorenzana Crespina contestava la regolarità della partecipazione del Calciatore Norfini Yuri nelle file dell’U.S. Monterotondo Marittimo alla gara che ha visto opposte le due squadre in data 6.10.2013, è stata accolto dal G.S.T. della Toscana con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 22 in data 7.11.2013.
Siffatta decisione viene impugnata innanzi questa Commissione dalla Società soccombente in quel giudizio la quale afferma di aver agito in assoluta buona fede dato che le informazioni assunte per le vie brevi, sia dalla Società che direttamente dal calciatore, in previsione del tesseramento presso il competente Ufficio, > …dettero come esito che il calciatore Norfini era perfettamente svincolato e perfettamente tesserabile tramite “ Aggiornamento Posizione di Tesseramento” <.
Sostiene la reclamante che il ricorso alla innovativa modalità di tesseramento, in vigore dalla presente stagione, dalla quale risultava unicamente il nominativo di Norfini Juri con dati anagrafici combacianti con quelli di Norfini Yuri, calciatore che ha sottoscritto la richiesta di tesseramento, ha indotto la Società ad allegare all’atto una precisazione con inclusa la copia della patente di guida dalla quale risultano i dati corretti.
Afferma che si è trattato di un errore esistente nel sistema dato che Yuri e Juri “ sono la stessa persona anche se per la F.I.G.C. risultavano due matricole ben distinte”.
Invoca il principio dell’affidamento incolpevole citando, in proprio favore una sentenza della C.G.F., risalente alla stagione sportiva 2007/2008, ed afferma di aver tesserato un calciatore avente il solo nominativo che il sistema le permettesse di utilizzare, segnalando con immediatezza la necessità di correggerne il nome, precisazione riportata dall’Ufficio Tesseramento al G.S.T. nella nota esplicativa trasmessa in data 26.10.2013.
Contesta a detto Ufficio la mancanza di immediato riscontro, com’e suo dovere, della eventuale irregolarità della richiesta di tesseramento, facendo ritenere legittimo per la Società l’utilizzo del calciatore.
Evidenzia infine in modo particolare il comportamento sleale e scorretto tenuto dalla Società Lorenzana Crespina per aver taciuto, prima dell’inizio della gara, circa la presenza nella lista dei calciatori del Monterotondo di un calciatore ancora per essa tesserato.
Nel richiedere l’audizione del legale rappresentante, la reclamante conclude chiedendo, in tesi, l’annullamento della decisione impugnata per quanto riguarda l’esito gara o, in ipotesi, la ripetizione della stessa.
L’annullamento della sanzione dell’ammenda di € 300,00, nonché l’annullamento dell’inibizione per il Dirigente Manuel Baronchelli sia che la prima richiesta venga accolta in tesi che in ipotesi.
Le motivazioni addotte e le richieste formulate con il reclamo venivano ulteriormente ribadite, nel corso dell’audizione, dal legale rappresentante della Società, assistito dal legale di fiducia.
Nell’emettere la decisione la C.D.T. premette che il tesseramento dei calciatori è regolato dagli artt. 39 e 40 delle N.O.I.F. in ordine ai quali si innesta l’innovazione telematica citata dalla reclamante.
Tale procedura nulla modifica in ordine alle modalità del tesseramento costituendo essa unicamente un adempimento, propedeutico allo stesso, che è stato posto in essere per rendere più sicura e rapida la relativa richiesta e non altro.
Ciò si deduce da quanto pubblicato in prima pagina del C.U. del C.R.T. n. 68 del 13 giugno 2013 il quale dispone:
“Le Società potranno effettuare tesseramenti e trasferimenti accedendo alla propria
pagina web sul sito della L.N.D. (www.lnd.it) inviando per posta raccomandata o depositando presso gli uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni provinciali la relativa documentazione cartacea prodotta – per ogni pratica – al termine di tutte le operazioni richieste dalla procedura on line”.
La richiesta di tesseramento si conclude quindi con il deposito della documentazione cartacea.
Ciò premesso si osserva che le circostanziate precisazioni, ulteriormente esposte dalla reclamante in audizione, hanno indotto il Collegio a richiedere, per le vie brevi, chiarimenti all’Ufficio Tesseramenti del C.R.T. dai quali è emerso quanto segue.
La Società A.S.D. Int.le Collesalvetti s.r.l., tesserava in data 7 ottobre 2010 il calciatore Norfini J u r i, al quale veniva assegnato il n° di matricola 6.589.166.
Detto calciatore veniva svincolato per inattività in data 13 luglio 2012.
Sotto la data del 29 agosto 2012 la Società A.S.D. Lorenzana Sporting Club richiedeva il tesseramento del calciatore Norfini Y u r i che riceveva il numero di matricola 2,009.752.
In data 28 settembre 2013 la Società U.S.D. Monterotondo richiedeva on line, secondo la nuova normativa, il tesseramento del calciatore Norfini J u r i, il quale risultava svincolato - come sopra indicato - dalla Società Collesalvetti che lo aveva tesserato.
La medesima Società inviava, in uno con la richiesta di tesseramento, una nota così motivata “ Alleghiamo il documento di riconoscimento in quanto come da controllo effettuato il nome del tesserato risulta sbagliato il vero nome inizia con la lettera Y e non con la J come stato precedentemente tesserato”
Fatta questa premessa introduttiva si rileva che la Società ha in effetti richiesto il tesseramento del calciatore Norfini J u r i, intendendo però tesserare il calciatore Norfini Yuri, come dimostra, per l’appunto, la nota esplicativa allegata al tesseramento di cui alla raccomandata in data 28/9/2013, trasmessa subito dopo aver acquisito la schermata relativa “all’Aggiornamento Posizione Tesseramento”.
Proprio la comparazione di tale dato con l’esame del documento di riconoscimento avrebbe dovuto suggerire alla Società ulteriori ricerche stante che, come noto, l’esito negativo ottenuto nella ricerca on line sullo stato di tesseramento di un calciatore indica che quel nominativo è già tesserato per una società.
L’errore non è quindi attribuibile al sistema, il quale assume, automaticamente, i dati che vi vengono inseriti, bensì a chi intende utilizzare detti dati sul quale pertanto incombe il dovere di un accertamento completo della posizione del calciatore che si intende tesserare.
A corollario di quanto fin qui esposto è dovere della C.D.T. indicare che con provvedimento assunto in data 18.11.2013 l’Ufficio Tesseramenti ha revocato il tesseramento del Calciatore Norfini Yuri a favore dell’U.S.D. Monterotondo Marittimo “poiché risulta tesserato per la Società A.S.D. Lorenzana Sporting Club dalla data del 29/08/2012.”
Per completezza di trattazione la C.D. precisa che la decisione della C.G.F. citata dalla reclamante a sostegno del principio invocato è costituita dal caso, particolarissimo, della involontaria sovrapposizione di due provvedimenti emessi, l’uno dalla Lega Professionisti Serie C, l’altro dal C.F..
In tutta la vicenda appare, comunque, del tutto inverosimile che il calciatore Norfini Yuri al momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento non abbia fatto presente alla Dirigenza della Società Monterotondo di essere tesserato, a titolo definitivo, per l’A.S.D. Lorenzana S.C. a decorrere dal 29.08.2012, ovvero esattamente da un anno prima.
Concludendo e a prescindere dalle considerazioni sulla buona fede, sull’errore scusabile ed anche sull’affidamento incolpevole, che non sono esaminabili in questa sede, ciò che è certo agli effetti delle norme sulla Giustizia Sportiva è che il calciatore Norfini Yuri ha partecipato, in maniera irregolare, alla gara del Campionato di I Ctg. Lorenzana Crespina / Monterotondo in data 6.10.2013, non avendo quest’ultima accertato con esattezza la posizione del calciatore che intendeva tesserare.
P.Q.M.
la C.D.T.Toscana delibera di:
-respingere il reclamo;
-addebitarsi la tassa di reclamo.
Dispone inoltre, per quanto emerso nel corso dell’istruttoria, la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché, nell’ambito delle proprie competenze accerti la eventuale violazione di norme federali da parte dei soggetti coinvolti nella vicenda.
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