COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Presentato Dall’a.S.S.P.A.S. Giovanile Staffoli Avverso La Decisione Del G.S.T. Che Ha Squalificato Il Sig. Molinaro Nicola Fino Al 31.01.2014. (C.U. N. 25 Del 31.10.2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Presentato Dall’a.S.S.P.A.S. Giovanile Staffoli Avverso La Decisione Del G.S.T. Che Ha Squalificato Il Sig. Molinaro Nicola Fino Al 31.01.2014. (C.U. N. 25 Del 31.10.2013) Il Giudice Sportivo squalificava il giocatore Molinaro Nicola fino al 31 gennaio 2014 poiché espulso per fallo di gioco, alla notifica si avvicinava al D.G. appoggiandogli le mani sulle spalle e, successivamente, la mano destra sulla guancia sinistra, senza procurargli dolore. Con il reclamo proposto la società evidenzia come non vi fosse alcun intento di procurare nocumento all’arbitro, e apprezzabilmente porge le proprie scuse. Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione. Il direttore di gara, nel supplemento reso ai fini istruttori, conferma l’assenza di dolore e precisa la mancanza di violenza nei gesti del calciatore. Sui fatti, pertanto, nulla quaestio; la dinamica appare sufficientemente chiara. Sull’entità della sanzione, la Commissione rileva come ci sia un lieve margine per una sua riduzione. Sebbene alla lettura degli atti di gara la decisione del Primo Giudice appaia senz’altro equa e ben calibrata, il supplemento di rapporto (che, ovviamente, il Giudice Sportivo non poteva avere a disposizione) rende il contesto meno grave rispetto a quanto appariva in prima analisi. Il D.G. annovera il gesto come “sicuramente naturale ma emotivo”, sottolineando ancora l’assenza di danno e violenza. Il tutto, si noti, con la singolare assenza di offese o frasi irriguardose (che generalmente accompagnano tali comportamenti). A fronte di ciò, è noto come il Direttore di Gara non possa e non debba essere oggetto di alcun contatto fisico con i giocatori, e in questo caso sono stati due i gesti che, vuoi per protesta, vuoi per irriverenza, e ancorché non violenti, hanno volontariamente portato al contatto (non tollerabile, come giustamente evidenziato dalla stessa reclamante). P.Q.M. la Commissione riduce la squalifica al tesserato Molinaro Nicola al 17.01.2014 e dispone la restituzione della tassa.
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