COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Valenzatico – Olmi (1-3) del 16/11/2013. Campionato di III categoria. In C.U. n.21 del 20/11/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Valenzatico – Olmi (1-3) del 16/11/2013. Campionato di III categoria. In C.U. n.21 del 20/11/2013. Reclama la società Olmi avverso la squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Giusti Samuele il quale “espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, alla notifica offendeva il D.G.”. La reclamante contesta sia l’entità della reazione del proprio calciatore ad un fallo subito da un avversario sia che lo stesso abbia offeso il D.G. Sostiene che il Giusti ha soltanto evidenziato all’arbitro che la sanzione della espulsione doveva essere inflitta al calciatore avversario e che una frase offensiva era stata indirizzata ad un proprio compagno che lo esortava ad uscire dal campo. Ritiene pertanto che l’arbitro abbia frainteso credendo che la stessa fosse stata profferita al suo indirizzo. Chiede una diminuzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma dettagliatamente quanto già riferito in prime cure. La C.D., esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. I fatti sono chiaramente enunciati dall’arbitro sia nel rapporto che nel suo supplemento e non vi è alcun motivo affinchè le sue dichiarazioni possano essere smentite. Il Collegio ricorda, ancora una volta, che le dichiarazioni fornite dell’arbitro costituiscono fonte di prova privilegiata e, nel caso di specie, come già detto, quanto riportato appare assolutamente incontrovertibile anche alla luce di una tesi difensiva non convincente. In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare ben graduata in ordine ai fatti ascritti al calciatore. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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