COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della “ A.S.D. Big Blu Gracciano” avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Trentacoste Diego fino al 22/1272013. C.U. n.26 del 7/11/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 05/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della “ A.S.D. Big Blu Gracciano” avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Trentacoste Diego fino al 22/1272013. C.U. n.26 del 7/11/2013. Nel corso del 1 tempo supplementare della gara “ Certaldo – Big Blu Gracciano” valevole per la Coppa Italia Promozione, il tesserato in oggetto, allenatore della società del Gracciano, veniva allontanato dal terreno di gioco per aver rivolto ad un A.A. frase irriguardosa ed intimidatoria. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di n. 51 giorni.Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società del Gracciano, lamentandosi della eccessiva severità della sanzione. Secondo la reclamante, infatti, la frase pronunciata dal proprio tesserato è stata la seguente: “hai rovinato la partita hai sbagliato tutti i fuorigioco”. Tale frase, secondo la società, non sarebbe da considerare lesiva della dignità arbitrale. Aggiunge, anzi,che solo dopo una reiterazione della stessa si potrebbe ipotizzare l’allontanamento dal terreno di gioco. La reclamante, inoltre, nega la frase intimidatoria. Per tali motivi viene contestata la dimensione temporale della squalifica,ritenendola sproporzionata rispetto alla condotta contestata al proprio tesserato. A tal proposito nel reclamo si fa riferimento ad un provvedimento preso nei confronti di un calciatore che, per i medesimi fatti contestati al tesserato in questione, ha preso una squalifica inferiore di una settimana rispetto al provvedimento in oggetto. Per tutti i motivi sopra esposti chiede una riduzione della squalifica. In data 29/11/2013 compariva davanti a questa C.D. l’avvocato Fabio Giotti, come da delega in atti. Dopo la relazione del Presidente della Commissione, relativa ai fatti contestati,veniva data lettura del supplemento di rapporto reso dall’A.A. Quest’ultimo confermava quanto già riportato in sede di rapporto gara, confermando sia il contenuto minaccioso della frase che la reiterazione della stessa per tre volte. Il rappresentante della società si riportava al contenuto del reclamo e alle conclusioni inserite nel medesimo. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene provata la condotta contestata al sig. Diego Trentacoste. Ritiene altresì equa la sanzione del G.S. A tal fine appare opportuno sottolineare che l’A.A. conferma l’esistenza della frase minacciosa, negata dalla reclamante, e conferma la reiterazione della medesima. Esistono, pertanto, tutti i presupposti per confermare la squalifica del tesserato in oggetto. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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