COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 29.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PIEGARO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE – PIEGARO DISPUTATA A TAVERNELLE IL 03.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 06.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: L’AMMENDA DI €. 800,00; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE STELLA ANDREA PER CINQUE GARE; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MOUIB ISMAIL PER QUATTRO GARE; L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE SBERNA STEFANO FINO AL 10/01/2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 29.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PIEGARO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE - PIEGARO DISPUTATA A TAVERNELLE IL 03.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 06.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: L’AMMENDA DI €. 800,00; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE STELLA ANDREA PER CINQUE GARE; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MOUIB ISMAIL PER QUATTRO GARE; L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE SBERNA STEFANO FINO AL 10/01/2014. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.11.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Piegaro, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara e dall’audizione del direttore di gara è emerso quanto segue: Il dirigente del Piegaro ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e, dopo l’espulsione veniva allontanato a fatica da alcuni calciatori della squadra avversaria: in merito a tale condotta la sanzione irrogata dal G.S. è meritevole di conferma. Per quanto riguarda la posizione dei calciatori Stella Andrea e Mouib Ismail, è emerso che entrambi hanno tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, condotta che merita di essere sanzionata con la squalifica, per entrambi, per quattro giornate di gara; alla luce di ciò la squalifica inflitta da G.S. al calciatore Stella Andrea va riformata in tale senso. Quanto all’ammenda irrogata a causa della condotta tenuta da alcuni calciatori del Piegaro al termine della gara, tenuto conto del fatto che non vi è stato pericolo per l’incolumità dell’arbitro, essa può essere ridotta ad €. 500,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Stella Andrea a quattro giornate effettive di gara e l’ammenda alla società ad €. 500,00. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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