COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 29.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD S. SABINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CALCIO CASTELLO GIUNTI – S. SABINA DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 03.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 06.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE ROCCHETTI FRANCESCO LA SQUALIFICA PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 29.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD S. SABINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CALCIO
CASTELLO GIUNTI – S. SABINA DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 03.11.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.48 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DATATA 06.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL
CALCIATORE ROCCHETTI FRANCESCO LA SQUALIFICA PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.11.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD S. Sabina chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti ufficiali di gara e da quanto dichiarato dall’arbitro è emerso che il calciatore Rocchetti
Francesco, espressamente individuato dal direttore di gara, si è reso responsabile di una condotta
violenta nei confronti di un calciatore avversario.
La sanzione irrogata dal G.S. appare dunque equa e meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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