COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 29.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. VIRTUS FOLIGNO ASD, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANILI CAMPITELLO-VIRTUS FOLIGNO DISPUTATA A TERNI IL 03.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 06.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA: AL CALCIATORE VOLPI MATTEO PER QUIATTRO GARE; AL CALCIATORE CACCAMISI LUCA PER UNA GARA; AL CALCIATORE MORAR ROBERTO PER UNA GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 29.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. VIRTUS FOLIGNO ASD, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA GIOVANILI CAMPITELLO-VIRTUS FOLIGNO DISPUTATA A TERNI IL 03.11.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.48 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DATATA 06.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA
SQUALIFICA:
AL CALCIATORE VOLPI MATTEO PER QUIATTRO GARE;
AL CALCIATORE CACCAMISI LUCA PER UNA GARA;
AL CALCIATORE MORAR ROBERTO PER UNA GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.11.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società Pol. Virtus Foligno ASD, chiedendo la riduzione delle
sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la posizione dei calciatori Caccamisi Luca e Morar Robert vengono dichiarate
inammissibili ai sensi dell’art.45 comma 3 del C.G.S.
Dagli atti ufficiali di gara e dall’audizione del rappresentante della società reclamante si è potuto
ricostruire il comportamento posto in essere dal calciatore Volpi Matteo e dal dirigente Nati
Massimo. Quest’ultimo è entrato in campo senza autorizzazione dell’arbitro per protestare
platealmente ad una decisione assunta dallo stesso direttore di gara ed a fine gara reiterava tale
comportamento; la sanzione irrogata dal G.S. e congrua e meritevole di conferma. Quanto al
comportamento del calciatore Volpi Matteo questa Commissione ritiene che, pur essendo
meritevole di adeguata sanzione, la squalifica possa essere contenuta in tre giornate di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Volpi Matteo a tre giornate
effettive di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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