COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 29.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING PILA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARRONE – SPORTING PILA DISPUTATA AD ARRONE IL 09.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.9 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 09.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GIANNELLI TOMMASO PER QUATTRO GARE; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE LILLI MICHELE PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 29.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING PILA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARRONE – SPORTING PILA DISPUTATA AD ARRONE IL 09.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.9 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 09.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: LA SQUALIFICA AL CALCIATORE GIANNELLI TOMMASO PER QUATTRO GARE; LA SQUALIFICA AL CALCIATORE LILLI MICHELE PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.11.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Sporting Pila, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e dall’audizione della società reclamante si è potuto ricostruire l’atteggiamento tenuto dai calciatori Giannelli Tommaso e Lilli Michele durante ed al termine della gara rispettivamente nei confronti del direttore di gara e di un calciatore avversario. In merito al Giannelli Tommaso la stessa società ha confermato la pronuncia di frasi blasfeme; inoltre dopo l’espulsione lo stesso minacciava ed offendeva il direttore di gara reiterando tale comportamento anche a fine gara. Per quando riguarda il calciatore Lilli Michele poneva in essere un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario. Tutto ciò premesso, le sanzione inflitte dal G.S. appaiono congrue rispetto ai fatti commessi e come tali meritevoli di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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