COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL VIRTUS, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – REAL VIRTUS DISPUTATA A CANNARA IL 10.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.52 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 14.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MESCHINI LUCIANO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 06.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL VIRTUS, IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – REAL VIRTUS DISPUTATA A CANNARA IL 10.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.52 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 14.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MESCHINI LUCIANO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.12.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società Real Virtus, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel
referto circa il comportamento offensivo e minaccioso posto in essere nei suoi confronti dal
calciatore Meschini Luciano.
Considerata tuttavia l’assenza di un concreto pericolo all’incolumità del direttore di gara, questa
Commissione ritiene la sanzione possa essere contenuta in tre giornate di squalifica.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Meschini Luciano a tre
giornate effettive di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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